Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Mauritius über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen

Auszug


Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Mauritius über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura

(Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)

del 4 aprile 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 76 capoverso 2 e 177 della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visto l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), ordina:

Sezione 1: Principio

Art. 1

1 Al fine di conservare e favorire la varietà naturale delle specie, la Confederazione promuove, mediante aiuti finanziari, superfici di compensazione ecologica di qualità biologica superiore e l'interconnessione di superfici di compensazione ecologica sulla superficie agricola utile.

2 Essa concede gli aiuti finanziari ai Cantoni affinché questi versino contributi finanziari ai gestori per la gestione di superfici di compensazione ecologica di qualità biologica superiore, nonché per l'interconnessione di superfici di compensazione ecologica nell'ambito delle condizioni di cui nelle sezioni 2 e 4 (contributi per la qualità ecologica).

Sezione 2: Condizioni per il versamento dei contributi per la qualità ecologica

Art. 2 Destin...

Siehe den Gesamtinhalt dieses Dokumentes

Geförderte Links




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Alle Rechte vorbehalten.

vLex-Inhalte Schweiz

vLex durchsuchen

Für Berufstätige

Für Mitglieder

Unternehmen