Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Foglio Federale numero 2, 11 Gennaio 2011 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
10.107 Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) del 3 dicembre 2010 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di revisionedella legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Compendio La presente revisione totale della legge federale del 18 dicembre 1970 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano intende garantire in modo adeguato l'individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili, nonché la lotta contro le stesse e meglio gestire i focolai d'infezione che possono mettere gravemente in pericolo la salute pubblica. Situazione iniziale La revisione totale della LEp è divenuta urgente poiché, negli ultimi anni, il contesto nel quale si iscrivono le azioni da condurre per circoscrivere le malattie infettive che costituiscono un pericolo per la salute pubblica è cambiato. La crescente mobilità, l'urbanizzazione in costante espansione, i movimenti migratori, i cambiamenti climatici e altri fattori hanno ripercussioni dirette o indirette sulle condizioni di vita e sull'ambiente. La portata e la velocità di propagazione delle malattie trasmissibili sono aumentate. Oltre a nuove malattie (come la SARS o l'influenza pandemica H1N1) sono comparse proprietà finora sconosciute degli agenti patogeni esistenti (p. es. resistenze ai medicinali) o nuovi tipi di propagazione. Alla luce di questi sviluppi, la LEp attualmente vigente necessita di adeguamenti sia dal punto di vista tecnico sia da quello giuridico. Essa non contiene infatti alcuna disposizione in vista di nuove minacce. Le urgenze sanitarie sono disciplinate in modo lacunoso e troppo poco specifico. Anche le basi per individuare e valutare tempestivamente i rischi di comparsa e di propagazione delle malattie trasmissibili, per prevenire e combattere efficacemente queste malattie e coordinare i provvedimenti richiesti a livello internazionale sono attualmente insufficienti. Contenuto del disegno Il presente disegno di revisione disciplina le competenze delle autorità, sia a livello federale sia sul piano cantonale, ottimizzando la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Contribuisce alla separazione dei compiti e crea le basi per pianificare provvedimenti più coerenti a livello nazionale sotto la direzione della Confederazione. La legge proposta conferisce maggiore responsabilità alla Confederazione abilitandola a elaborare e ad attuare obiettivi strategici nazionali. Rafforza inoltre la funzione di coordinamento e di sorveglianza della Confederazione sia in tempi normali sia in situazioni particolari. Per quanto riguarda invece l'esecuzione della legge, non modifica la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni: questi ultimi rimangono i principali organi di esecuzione. La legge riveduta rafforza i provvedimenti preventivi nei settori in cui questi risultano particolarmente efficienti. Una vigilanza adeguata delle infezioni e programmi di prevenzione nazionali coerenti possono ridurre in misura notevole i rischi di trasmissione delle malattie. Nella legge sono in pari tempo sanciti i principi di autodeterminazione e di responsabilità individuale. Le basi legali in vigore per i 284 provvedimenti già esistenti sono analizzate e laddove necessario migliorate. Il disegno contiene inoltre nuove basi legali che disciplinano il coordinamento dei provvedimenti con tutti i partner coinvolti, sia a livello nazionale sia internazionale. Il disegno di legge presenta le caratteristiche principali seguenti: - con l'introduzione di un modello a tre livelli, che prevede oltre alla situazione normale, anche una situazione particolare e straordinaria, sono create le basi per una ripartizione sensata dei compiti fra Confederazione e Canto-ni mirata alla gestione di situazioni di crisi o di emergenza; - un obbligo legale per la Confederazione e i Cantoni a prendere determinati provvedimenti al fine di prevenire e contenere per tempo i pericoli e i danni alla salute pubblica; - un rafforzamento del ruolo direttore della Confederazione grazie all'introduzione nella legge di strumenti di gestione e di coordinamento (strategie e obiettivi fissati a livello nazionale). I programmi nazionali elaborati e realizzati con l'aiuto dei Cantoni permetteranno di affrontare temi complessi in modo coerente e coordinato; - l'istituzione di un organo di coordinamento per favorire la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. È inoltre previsto che il Consiglio federale sia affiancato da un orga...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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