Legge federale sugli stranieri (LStr) (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino)

Riassunto


Legge federale sugli stranieri (LStr) (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino)

Legge federale sugli stranieri

(LStr)

(Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino)

Modifica del 13 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20071,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 42 e 5

4 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti.

5 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 1 numero 1.

Art. 64a Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino

1 Se un altro Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) è competente per lo svolgimento della procedura di asilo o di allontanamento giusta le disposizioni del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 20033, l'Ufficio federale emana contro persone che soggiornano illegalmente in Svizzera una decisione di allontanamento motivata e impugnabile. L'allontanamento è imm...

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