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Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (CO)
Codice delle obbligazioni Disegno (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (CO)Modifica delL'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20011,decreta:I1. Il titolo ventesimottavo del Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limitata Capo primo: Disposizioni generaliArt. 7721 La società a garanzia limitata è una società di capitali di carattere personale cui partecipano una o più persone o società commerciali. Il capitale sociale è stabilito nello statuto. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale.2 Ciascun socio partecipa al capitale sociale con almeno una quota sociale. Lo statuto può obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi o a fornire prestazioni accessorie.Art. 773Il capitale sociale non può essere inferiore a 20 000 franchi.Art. 7741 Il valore nominale delle quote sociali non può essere inferiore a 100 franchi. In occasione di un risanamento della società può essere ridotto fino a 1 franco.2 Le quote sociali devono essere emesse almeno al valore nominale.1 FF 2002 28412 RS 220A. NozioneB. Capitale socialeC. Quote socialiCodice delle obbligazioniD. Buoni di godimentoE. SociF. Statuto I. Disposizioni richieste dalla leggeII. Altre disposizioniArt. 774a (nuovo)Lo statuto può prevedere l'emissione di buoni di godimento; le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia.Art. 775Una società a garanzia limitata può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche o da altre società commerciali.Art. 776Lo statuto deve contenere disposizioni su:1. la ditta e la sede della società;2. lo scopo della società;3. l'importo del capitale sociale nonché il numero e il valore nominale delle quote sociali;4. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.Art. 776a (nuovo)1 Non vincolano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti: 1. l'introduzione dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie e le relative modalità; 2. l'introduzione a favore dei soci o della società di diritti preferenziali, di prelazione o di compera sulle quote sociali e le relative modalità; 3. il divieto di concorrenza imposto ai soci; 4. le pene convenzionali volte ad assicurare l'adempimento di obblighi legali o statutari; 5. i privilegi inerenti a determinate categorie di quote sociali (quote sociali privilegiate); 6. il conferimento ai soci di diritti di veto concernenti le deliberazioni dell'assemblea dei soci; 7. la limitazione del diritto di voto dei soci e del loro diritto di farsi rappresentare; 8. i buoni di godimento; 9. le riserve statutarie;10. l'attribuzione all'assemblea dei soci di competenze che vanno oltre quelle previste dalla legge;Codice delle obbligazioni11. l'approvazione di determinate decisioni dei gerenti da parte dell'assemblea dei soci;12. l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci la designazione di persone fisiche che esercitino il diritto di gestione per conto di soci che sono persone giuridiche o società commerciali;13. la facoltà dei gerenti di nominare direttori, procuratori e mandatari;14. il versamento di tantièmes ai ...
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