Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Singapore (con Prot. e All.) Gli all. II-VII, X e XII non sono pubblicati nella RU.

Riassunto


Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Singapore (con Prot. e All.) Gli all. II-VII, X e XII non sono pubblicati nella RU.

Traduzione1 Allegato 1

Accordo di libero scambio

tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Singapore

Firmato a Egilsstadir, Islanda, il 26 giugno 2002

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, (denominati qui di seguito «gli Stati dell'AELS»)

e

la Repubblica di Singapore, (denominata qui di seguito «Singapore»), denominati qui di seguito «le Parti»,

considerata l'importanza dei legami esistenti tra Singapore e gli Stati dell'AELS e riconosciuta la volontà comune delle Parti di rafforzare detti legami, al fine di stabilire tra di esse relazioni strette e durature;

riaffermata la loro adesione ai principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo;

desiderosi di contribuire all'espansione e allo sviluppo armonico del commercio mondiale e di promuovere una più stretta cooperazione internazionale, in particolare fra l'Europa e l'Asia;

determinati a creare un mercato più esteso e sicuro per i beni e i servizi sui loro territori;

risoluti a mantenere un ambiente stabile e sicuro per gli investimenti;

decisi a migliorare la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali;

con l'obiettivo di creare impieghi, migliorare le condizioni di lavoro e il livello di vita nei loro territori e garantire un incremento elevato e costante del reddito reale nei rispettivi territori mediante l'espansione del commercio e degli investimenti;

determinati a garantire che i vantaggi della liberalizzazione del commercio non siano neutralizzati dall'instaurazione di ostacoli privati alla concorrenza;

convinti che il presente Accordo creerà le condizioni favorevoli allo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie;

fondandosi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominata qui di seguito «l'OMC») e da altri strumenti di cooperazione multilaterali e bilaterali;

riconoscendo che la liberalizzazione del commercio dovrebbe permettere un'utilizzazione ottimale delle risorse mondiali conformemente all'obiettivo dello sviluppo sostenibile; nonché

hanno convenuto di concludere il presente Accordo di libero scambio, (denominato qui di seguito «il presente Accordo»):

1 Dal testo originale in lingua inglese.

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

I Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

1. Gli Stati dell'AELS e Singapore istituiscono una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

2. Gli obiettivi del presente Accordo fondato su relazioni commerciali fra economie di mercato sono:

(a) la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di beni, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (denominato qui di seguito «GATT 1994»);

(b) la promozione della concorrenza sui loro mercati, in particolare nell'ambito delle relazioni economiche fra le Parti;

(c) una liberalizzazione maggiore, su base reciproca, dei mercati degli appalti pubblici;

(d) la liberalizzazione del commercio dei servizi, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (denominato qui di seguito «GATS»);

(e) il promovimento reciproco di possibilità d'investimento e la garanzia di una protezione durevole degli investitori e degli investimenti;

(f) la garanzia di una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali in vigore; e

(g) di contribuire in tal modo, per mezzo dell'eliminazione degli ostacoli al commercio, all'espansione e allo sviluppo armoniosi del commercio mondiale.

Art. 2 Campo d'applicazione territoriale

1. Fatta salva l'Appendice I, il presente Accordo si applica:

(a) al territorio terrestre, alle acque interne e alle acque territoriali di ciascuna delle Parti nonché al suo spazio aereo, conformemente al diritto internazionale; e

(b) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure prese da una Parte nell'esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.

2. L'Appendice II si applica alla Norvegia.

Art. 3 Relazioni economiche e commerciali rette dal presente Accordo

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni economiche e commerciali tra ciascuno degli Stati dell'AELS da un lato e Singapore dall'altro, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell'AELS, fatte salve le disposizioni contrarie previste dal presente Accordo.

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

2. In virtù dell'unione doganale stabilita tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein dal Trattato del 29 marzo 1923, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein in tutte le questioni relative al presente Accordo.

Art. 4 Relazione con altri accordi

Le disposizioni del presente Accordo non devono pregiudic...

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