Riassunto
Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS
Traduzione1
Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS Concluso a Reykjavik il 24 giugno 2010 e a Lima il 14 luglio 2010 Approvato dall'Assemblea federale il 14 aprile 20112 Strumento di ratifica svizzero depositato il 29 aprile 2011 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2011 Preambolo La Repubblica del Perù, (in seguito denominata «Perù»), da una parte, e l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, (in seguito denominati «Stati dell'AELS») dall'altra, ogni singolo Stato denominato singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»: decisi a rafforzare gli speciali legami di amicizia e cooperazione fra le loro nazioni e desiderosi, mediante la rimozione degli ostacoli al commercio, di contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale e di fornire un catalizzatore per una più vasta cooperazione internazionale, in particolare tra Europa e America del Sud; considerando gli importanti collegamenti esistenti tra il Perù e gli Stati dell'AELS, in particolare la Dichiarazione comune di cooperazione (Joint Declaration on Cooperation) firmata a Berna il 24 aprile 2006 e desiderando rafforzare tali collegamenti mediante l'istituzione di una zona di libero scambio e instaurando a tal fine rapporti stretti e duraturi; riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, inclusi i principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite3 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; riconoscendo il rapporto tra buon governo societario, efficiente gestione pubblica e solido sviluppo economico, e affermando il loro sostegno ai principi del governo societario nel Patto mondiale dell'ONU, nonché il loro intento di promuovere la trasparenza e di prevenire e combattere la corruzione; basandosi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakechche istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio4 (in seguito denominato RS 0.632.316.411 1 Dal testo originale inglese. 2 RU 2011 2987 3 RS 0.120 4 RS 0.632.20 Accordo di libero scambio tra il Perù e gli Stati dell'AELS RU 2011 degli uomini, degli animali e delle piante e per raggiungere un livello appropriato di protezione sanitaria e fitosanitaria. 3. Conformemente all'Accordo SPS, le Parti non ricorrono a misure sanitarie e fitosanitarie relative al controllo, all'ispezione, all'approvazione e alla certificazione per limitare l'accesso al mercato senza una motivazione scientifica, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 7 dell'Accordo SPS. 4. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle misure sanitarie e fitosanitarie al fine di aumentare la comprensione reciproca dei loro rispettivi sistemi e di migliorare i loro sistemi sanitari e fitosanitari. 5. Se necessario, il Perù e ogni Stato dell'AELS sviluppano accordi bilaterali, inclusi quelli tra le loro specifiche autorità di regolamentazione, per facilitare l'accesso ai loro rispettivi mercati. 6. All'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti concordano di designare e di notificare a ciascuna Parte i punti di contatto per la notifica e lo scambio di informazioni su questioni relative ai sistemi sanitari e fitosanitari. 7. Con il presente Accordo le Parti istituiscono un forum per gli esperti SPS, che si riunisce quando richiesto da una delle Parti. Al fine di permettere un uso efficiente delle risorse le Parti, nella misura del possibile, si impegnano a utilizzare mezzi di comunicazione tecnologici, come la comunicazione elettronica, le videoconferenze o le teleconferenze e a fare in modo che le conferenze siano organizzate in concomitanza con le riunioni del Comitato misto o con quelle del Comitato dell'OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie. Il forum è inoltre tenuto a: (a) controllare e garantire l'implementazione del presente articolo; (b) valutare le misure che una qualsiasi Parte ritenga possano influire, o aver influito, sull'accesso ai mercati di un'altra Parte al fine di individuare soluzioni appropriate e tempestive conformemente all'Accordo SPS; (c) valutare lo sviluppo degli interessi delle Parti in relazione all'accesso al mercato; (d) discutere ulteriori sviluppi dell'Accordo SPS; (e) considerare gli obblighi delle Parti in relazione alle questioni sanitarie e fitosanitarie in altri accordi internazionali; (f) stabilire gruppi di esperti tecnici, a seconda delle necessità. Art. 2.14 Regolamenti tecnici 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i regolamenti tecnici, le norme e la valutazione della conformità sono disciplinati dall'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi23 dell'OMC (in seguito denominato «Accordo TBT»), che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis. 23 RS 0.6...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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