Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania

Riassunto


Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania

Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania

Concluso a Ginevra il 17 dicembre 2009

Approvato dall'Assemblea federale il 15 marzo 20102 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 15 aprile 2010 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2010

Preambolo

L'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, (denominati qui di seguito «gli Stati dell'AELS») da una parte,

e la Repubblica di Albania (denominata qui di seguito «Albania»), dall'altra,

qui di seguito denominati singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»:

riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell'AELS, da una parte, e l'Albania, dall'altra, instaurando a tal fine rapporti stretti e duraturi;

richiamando il loro intento di partecipare attivamente al processo euro-mediterraneo di integrazione economica ed esprimendo la loro disponibilità a cooperare per cercare modi e mezzi atti a rafforzare questo processo;

riaffermando il loro impegno per la democrazia, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, e per la libertà politica ed economica, nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, inclusi lo Statuto delle Nazioni Unite3 e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

riaffermando il loro impegno per lo sviluppo economico e sociale, la protezione della salute e della sicurezza e il rispetto per i diritti fondamentali dei lavoratori, inclusi i principi stabiliti nelle relative Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro4 (OIL);

intenzionati a creare nuovi impieghi, migliorare le condizioni di salute e il livello di vita nei rispettivi territori;

animati dal desiderio di realizzare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, sulla base dei principi di

RS 0.632.311.231 1 Dal testo originale inglese. 2 RU 2010 4803 3 RS 0.120 4 RS 0.820.1

Accordo tra gli Stati dell'AELS e l'Albania RU 2010

Art. 21 Eccezioni generali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono disciplinati dall'articolo XX del GATT 199422, che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

Art. 22 Eccezioni per ragioni di sicurezza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni per ragioni di sicurezza sono d...

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