Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS (Allegato 2)

Riassunto


Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS (Allegato 2)

Allegato 2

Preambolo

La Repubblica del Perù,

(in seguito denominata «Perù»), da una parte,

e

l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera,

(in seguito denominati «Stati dell'AELS»)

dall'altra, ogni singolo Stato denominato singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»:

decisi a rafforzare gli speciali legami di amicizia e cooperazione fra le loro nazioni e desiderosi, mediante la rimozione degli ostacoli al commercio, di contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale e di fornire un catalizzatore per una più vasta cooperazione internazionale, in particolare tra Europa e America del Sud;

considerando gli importanti collegamenti esistenti tra il Perù e gli Stati dell'AELS, in particolare la Dichiarazione comune di cooperazione (Joint Declaration on Cooperation) firmata a Berna il 24 aprile 2006 e desiderando rafforzare tali collegamenti mediante l'istituzione di una zona di libero scambio e instaurando a tal fine rapporti stretti e duraturi;

riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, inclusi i principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite3 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

riconoscendo il rapporto tra buon governo societario, efficiente gestione pubblica e solido sviluppo economico, e affermando il loro sostegno ai principi del governo societario nel Patto mondiale dell'ONU, nonché il loro intento di promuovere la trasparenza e di prevenire e combattere la corruzione;

1 Dal testo originale inglese.

2 Gli allegati all'Accordo possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. Sono inoltre disponibili in Internet sul sito del Segretariato dell'AELS: http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/peru.aspx.

3 RS 0.120

Traduzione1

Accordo di libero scambio

tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS2

Concluso a Reykjavik il 24 giugno 2010 e a Lima il 14 luglio 2010

Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS

basandosi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in seguito denominato «Accordo sull'OMC»)4 e dagli altri accordi negoziati in base a tale accordo e da altri strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione;

riaffermando il loro impegno per lo sviluppo economico e sociale e il rispetto per i diritti fondamentali dei lavoratori, inclusi i principi stabiliti nelle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)5 delle quali le Parti sono firmatarie;

con l'obiettivo di creare nuove possibilità di lavoro, migliorare la salute e gli standard di vita e garantire una crescita costante e generalizzata del reddito reale disponibile nei loro rispettivi territori grazie all'espansione degli scambi e dei flussi d'investimento, promuovendo così un ampio sviluppo economico in grado di ridurre la povertà e di generare opportunità in vista di alternative economiche sostenibili alla coltivazione di stupefacenti;

intenzionati a preservare la loro capacità di salvaguardare il benessere sociale;

decisi a migliorare la competitività delle loro imprese sui mercati globali;

determinati a creare un mercato ampio e sicuro per i beni e i servizi sui loro territori e a garantire un quadro normativo e condizioni prevedibili per gli scambi, gli affari e gli investimenti, stabilendo regole chiare e reciprocamente vantaggiose;

riconoscendo che i vantaggi della liberalizzazione degli scambi non dovrebbero essere controbilanciati da pratiche anticoncorrenziali;

decisi a promuovere la creatività e l'innovazione proteggendo i diritti di proprietà intellettuale pur mantenendo un equilibrio tra i diritti dei titolari e gli interessi del pubblico in generale, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, la ricerca, la sanità pubblica e l'accesso all'informazione;

determinati a implementare il presente Accordo conformemente alle disposizioni per la protezione e la conservazione dell'ambiente, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a rafforzare la loro cooperazione in materia ambientale;

hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo di libero scambio (in seguito denominato «il presente Accordo»):

Capitolo 1

Disposizioni generali

Art. 1.1 Istituzione di una zona di libero scambio

Conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale dell'OMC sulle tariffe doganali e sul commercio del 19946 (in seguito denominato «GATT 1994») e

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