Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS (Allegato 2)
Foglio Federale numero 39, 05 Ottobre 2010 › Seccion Unica
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Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS (Allegato 2)
Allegato 2 Preambolo La Repubblica del Perù, (in seguito denominata «Perù»), da una parte, e l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, (in seguito denominati «Stati dell'AELS») dall'altra, ogni singolo Stato denominato singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»: decisi a rafforzare gli speciali legami di amicizia e cooperazione fra le loro nazioni e desiderosi, mediante la rimozione degli ostacoli al commercio, di contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale e di fornire un catalizzatore per una più vasta cooperazione internazionale, in particolare tra Europa e America del Sud; considerando gli importanti collegamenti esistenti tra il Perù e gli Stati dell'AELS, in particolare la Dichiarazione comune di cooperazione (Joint Declaration on Cooperation) firmata a Berna il 24 aprile 2006 e desiderando rafforzare tali collegamenti mediante l'istituzione di una zona di libero scambio e instaurando a tal fine rapporti stretti e duraturi; riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, inclusi i principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite3 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; riconoscendo il rapporto tra buon governo societario, efficiente gestione pubblica e solido sviluppo economico, e affermando il loro sostegno ai principi del governo societario nel Patto mondiale dell'ONU, nonché il loro intento di promuovere la trasparenza e di prevenire e combattere la corruzione; 1 Dal testo originale inglese. 2 Gli allegati all'Accordo possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. Sono inoltre disponibili in Internet sul sito del Segretariato dell'AELS: http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/peru.aspx. 3 RS 0.120 Traduzione1 Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS2 Concluso a Reykjavik il 24 giugno 2010 e a Lima il 14 luglio 2010 Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS basandosi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in seguito denominato «Accordo sull'OMC»)4 e dagli altri accordi negoziati in base a tale accordo e da altri strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione; riaffermando il loro impegno per lo sviluppo economico e sociale e il rispetto per i diritti fondamentali dei lavoratori, inclusi i principi stabiliti nelle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)5 delle quali le Parti sono firmatarie; con l'obiettivo di creare nuove possibilità di lavoro, migliorare la salute e gli standard di vita e garantire una crescita costante e generalizzata del reddito reale disponibile nei loro rispettivi territori grazie all'espansione degli scambi e dei flussi d'investimento, promuovendo così un ampio sviluppo economico in grado di ridurre la povertà e di generare opportunità in vista di alternative economiche sostenibili alla coltivazione di stupefacenti; intenzionati a preservare la loro capacità di salvaguardare il benessere sociale; decisi a migliorare la competitività delle loro imprese sui mercati globali; determinati a creare un mercato ampio e sicuro per i beni e i servizi sui loro territori e a garantire un quadro normativo e condizioni prevedibili per gli scambi, gli affari e gli investimenti, stabilendo regole chiare e reciprocamente vantaggiose; riconoscendo che i vantaggi della liberalizzazione degli scambi non dovrebbero essere controbilanciati da pratiche anticoncorrenziali; decisi a promuovere la creatività e l'innovazione proteggendo i diritti di proprietà intellettuale pur mantenendo un equilibrio tra i diritti dei titolari e gli interessi del pubblico in generale, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, la ricerca, la sanità pubblica e l'accesso all'informazione; determinati a implementare il presente Accordo conformemente alle disposizioni per la protezione e la conservazione dell'ambiente, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a rafforzare la loro cooperazione in materia ambientale; hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo di libero scambio (in seguito denominato «il presente Accordo»): Capitolo 1Disposizioni generali Art. 1.1 Istituzione di una zona di libero scambio Conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale dell'OMC sulle tariffe doganali e sul commercio del 19946 (in seguito denominato «GATT 1994») eVedere l´intero contenuto di questo documento
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Altri documenti:
Arrêt de Tribunal Fédéral February 20 1997 | Arrêt de IIe Cour de Droit Public, February 08, 1996 | Arrêt de IIe Cour de Droit Public, February 24, 1995 | Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, July 02, 1991 | Sentencia de Cour de cassation, January 19, 0002 (caso Cour de cassation, Chambre civile 2, du 19 janvier 0002) | Sentencia nº 2854 de Consiglio di Stato June 22 2010 | sentencia nº 415 de consiglio di stato january 27 2009 | sentencia nº 3281 de consiglio di stato june 26 2009