Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Canada

Riassunto


Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Canada

Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Canada2

Concluso a Davos il 26 gennaio 2008 Approvato dall'Assemblea federale il 10 marzo 20093 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 22 aprile 2009 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (gli «Stati dell'AELS») e il Canada, denominati qui di seguito le «Parti»,

risoluti a consolidare i legami speciali di amicizia e di cooperazione che li uniscono;

riaffermato il loro impegno nei confronti dello Statuto delle Nazioni Unite4 e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo e alla crescita armoniosa del commercio internazionale e di creare un quadro favorevole a una cooperazione internazionale e transatlantica più estesa;

determinati a creare un mercato allargato e sicuro per i beni prodotti sul loro territorio;

animati dal desiderio di istituire una zona di libero scambio mediante l'eliminazione di ostacoli al commercio;

determinati a ridurre le distorsioni degli scambi commerciali;

risoluti a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinano i loro

scambi commerciali;

con l'intento di favorire la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali;

con l'obiettivo di creare nuove opportunità d'impiego e di migliorare le condizioni

di lavoro e di livello di vita nei loro rispettivi territori;

determinati ad assicurare che i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del commercio non siano neutralizzati dalla creazione di ostacoli privati alla concorrenza;

richiamati gli Accordi di cooperazione economica e commerciale che sono stati firmati: tra il Governo del Canada e il Governo del Regno di Norvegia il 3 dicembre 1997, tra il Governo del Canada e il Governo della Confederazione Svizzera il

RS 0.632.312.32 1 Dai testi originali francese ed inglese (RO 2009 3885). 2 Gli all. all'Acc. non sono pubblicati nella RU, ad eccezione del Prot. d'intesa fra gli Stati dell'AELS e il Canada. Possono essere ottenuti presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3003 Berna, e sono consultabili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS: http//secretariat.efta.int

3 RU 2009 3883

4 RS 0.120

2008-2986 3885

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Canada RU 2009

Art. 20 Appalti pubblici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti gli appalti pubblici sono disciplinati dall'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC15.

2. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Canada o gli Stati dell'AELS concludono un accordo internazionale che prevede una maggiore trasparenza o un migliore accesso all'appalto pubblico o agli appalti pubblici intere...

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