Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Riassunto


Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Traduzione1

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone2

Concluso a Tokyo il 19 febbraio 2009

Approvato dall'Assemblea federale l20198 giugno 20093

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2009

Preambolo

La Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera»),

e il Giappone

di seguito denominati congiuntamente «le Parti»,

riconoscendo che i rapidi e dinamici mutamenti del contesto globale determinati dalla globalizzazione e dal progresso tecnologico presentano numerose sfide economiche e strategiche, nonché opportunità per le Parti;

consapevoli della loro amicizia di lunga data e dei legami che nel corso di molti anni hanno dato vita ad una cooperazione fruttuosa e reciprocamente vantaggiosa, e certi che il presente Accordo aprirà una nuova era per le loro relazioni;

riconfermando il loro impegno verso la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, conformemente ai loro obblighi nei confronti del diritto internazionale, ivi compresi gli obblighi esposti nella Carta delle Nazioni Unite e i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

fiduciosi che il loro partenariato economico di reciproco vantaggio basato sulla liberalizzazione, sulle agevolazioni commerciali e sulla cooperazione porterà a un consolidamento dei loro rapporti bilaterali;

certi che le relazioni economiche forniranno un utile strumento per consolidare la cooperazione, gioveranno ai loro interessi comuni in vari ambiti secondo quanto convenuto nel presente Accordo e porteranno al miglioramento dell'efficienza economica e allo sviluppo del commercio, degli investimenti e delle risorse umane;

riconoscendo che un siffatto partenariato amplierà i mercati e ne creerà di nuovi, intensificando al contempo l'attrattiva e il dinamismo dei loro mercati;

RS 0.946.294.632 1 Dal testo originale inglese. 2 Gli allegati, escluso l'allegato I appendice 2, sezione 1 e 2: Lista della Svizzera, non sono pubblicati nella RU. I testi originali dell'Accordo e gli allegati possono essere ottenuti presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, o consultati sul sito Internet della SECO, http://www.seco.admin.ch

3 RU 2009 4351

2009-0515 4353

Libero scambio e partenariato economico. Acc. con il Giappone RU 2009

(c) La Parte che propone l'applicazione o la proroga di una misura bilaterale di salvaguardia dovrà dare adeguato spazio a consultazioni preliminari con l'altra Parte, al fine di esaminare le informazioni ottenute dall'inchiesta di cui al paragrafo 4, scambiarsi le opinioni in merito alla misura bilaterale di salvaguardia e raggiungere un accordo sulla compensazione previsto al paragrafo 6.

(d) Non si possono mantenere misure bilaterali di salvaguardia salvo nella misura e per il periodo di tempo necessario ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l'adeguamento, purché tale periodo di tempo non superi i due anni. Tuttavia, in circostanze del tutto eccezionali, è possibile prorogare una misura bilaterale di salvaguardia, purché la durata totale della misura, comprensiva delle proroghe, non superi i tre anni. Al fine di favorire l'adeguamento a una situazione in cui la durata prevista della misura di salvaguardia sia superiore ad un anno, la Parte che la mantiene provvederà a liberalizzarla progressivamente, ad intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione.

(e) Una misura bilaterale di salvaguardia non potrà essere applicata una seconda volta all'importazione di un prodotto originario che è già stato oggetto della stessa misura, per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione o comunque non inferiore a un anno.

(f) Al termine di una misura bilaterale di salvaguardia, l'aliquota del dazio sulle importazioni del prodotto originario in questione dovrà essere quella che sarebbe stata applicata se non fosse entrata in vigore la misura di salvaguardia.

6. (a) La Parte che propone di applicare o prorogare una misura bilaterale di salvaguardia deve fornire all'altra Parte adeguati e concordati strumenti di compensazione commerciale, sotto forma di concessioni di dazi doganali sulle importazioni il cui valore sia sostanzialmente equivalente a quello dei dazi supplementari sulle importazioni previsti in virtù dell'applicazione della misura bilaterale di salvaguardia.

(b) Se le Parti non riescono a concordare una compensazione entro 30 giorni dall'apertura delle consultazioni conformemente al sottoparagrafo 5(c), la Parte sul cui prodotto originario è applicata la misura bilaterale di salvaguardia è libera di sospendere l'applicazione di concessioni sui dazi doganali sulle importazioni, secondo quanto previsto nel presente capitolo, che equivalgono sostanzialmente alla misura bilaterale di salvaguardia. La Parte che esercita il diritto di sospensione pu...

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