Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)

Riassunto


Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)

Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

(Legge sugli avvocati, LLCA)

del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 95 della Costituzione federale1;

in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 19993,

decreta:

Sezione 1: In generale

Art. 1 Oggetto

La presente legge garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera.

Art. 2 Campo di applicazione personale

1 La presente legge si applica ai titolari di una patente di avvocato che esercitano la rappresentanza in giudizio in Svizzera nell'ambito di un monopolio.

2 Determina le modalità secondo cui gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) possono eser...

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