Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati

Riassunto


Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati

Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati

del 23 novembre 2005

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), visti gli articoli 4 capoverso 2, 25 capoversi 2 e 5 e 27 capoverso 3 dell'ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), ordina:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requisiti e ne disciplina la particolare caratterizzazione:

a. cereali, leguminose, prodotti di macinazione;

b. pane, articoli di panetteria e di biscotteria;

c. paste alimentari;

d. tofu, bevanda di soia, tempeh e altri prodotti a base di proteine vegetali;

e budini e creme.

Capitolo 2: Cereali e leguminose, prodotti di macinazione Sezione 1: Definizioni

Art. 2 Cereali

Si d...

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