Ordinanza che modifica atti legislativi nel settore della legislazione per gli agenti terapeutici
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 35, 07 Settembre 2004 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza che modifica atti legislativi nel settore della legislazione per gli agenti terapeutici
Ordinanza che modifica atti legislativi nel settore della legislazione per gli agenti terapeutici
del 18 agosto 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I I seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Ordinanza del 29 maggio 19961 sugli stupefacenti Art. 3 lett. h L'Ufficio pubblica gli elenchi: h. dei medici, dentisti e veterinari che possono procurarsi, detenere, utilizzare e dispensare stupefacenti (art. 9 cpv. 1 e 2a LStup), oppure ai quali tale autorizzazione è stata revocata, con i loro numeri di identificazione EAN-L; 2. Ordinanza del 17 ottobre 20012 sull'autorizzazione dei medicamenti Art. 2 lett. bbis e h Ai sensi della presente ordinanza si intende per: bbis. sangue: sangue umano; h. operatore sanitario: medici, dentisti, veterinari e farmacisti; Art. 6 Autorizzazione cantonale Le farmacie ospedaliere e le persone in possesso di un'autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 30 LATer che fabbricano medicamenti secondo la formula magistralis, la formula officinalis o una propria formula (art. 9 cpv. 2 lett. a, b e c LATer) necessitano, in vece di un'autorizzazione dell'Istituto, di un'autorizzazione cantonale. Art. 10 cpv. 2 lett. a 2 I campioni devono soddisfare i seguenti requisiti: a. essere chiaramente e durevolmente designati come «campione gratuito». Devono essere provvisti delle indicazioni e dei testi necessari su contenitori e imballaggi nonché di un foglietto illustrativo approvato. Nel caso di medicamenti che possono essere messi in circolazione senza foglietto illustrativo, il campione deve essere provvisto delle indicazioni necessarie sul contenitore e sull'imballaggio. Art. 17 Avvertenza obbligatoria per la pubblicità di medicamenti delle categorie di dispensazione C e D diffusa dai media elettronici 1 Al termine di spot pubblicitari televisivi nonc...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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