Legge federale che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo

Riassunto


Legge federale che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo

Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale

che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa

e delle tasse di bollo

del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20011,

decreta:

I

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990 2 sull'imposta federale diretta (Imposizione della coppia e della famiglia)

Art. 9, rubrica e cpv. 2 e 3

Coniugi; genitori; figli sotto l'autorità parentale

2 I genitori che esercitano l'autorità parentale su un figlio ne dichiarano il reddito insieme al proprio; per i proventi da attività lucrativa, il figlio è tuttavia assoggettato separatamente all'imposta.

3 Se i genitori non sono tassati congiuntamente ma esercitano assieme l'autorità parentale, il genitore che si occupa prevalentemente del figlio ne dichiara il reddito.

Art. 13 cpv. 3 lett. a

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 23 lett. f

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 33 cpv. 1 lett. c, cbis e g, nonché cpv. 2

1 Sono dedotti dai proventi:

c. concerne soltanto il testo tedesco

1 FF 2001 2655

2 RS 642.11

Imposta federale diretta. Armonizzazione delle imposte dirette. Tasse di bollo. LF

cbis. le spese comprovate, ma al massimo 6300 franchi all'anno per figlio, per la cura prestata da terzi, durante l'attività lucrativa dei genitori, ai figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e che vivono in comunione domestica con i genitori:

1. nel caso di famiglie monoparentali,

2. se un genitore è incapace di esercitare un'attività lucrativa o è in corso di formazione,

3. se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa,

4. se il genitore che si occupa dei figli non è più in grado di occuparsene nella famiglia per malattia o infortunio;

g. i premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del contribuente e dei suoi figli minorenni o in corso di formazione al cui mantenimento egli pro...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società