Legge sulle telecomunicazioni (LTC)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 13, 27 Marzo 2007 › Singoli › Legge
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Legge sulle telecomunicazioni (LTC)
Legge sulle telecomunicazioni
(LTC)Modifica del 24 marzo 2006 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20031, decreta: I La legge federale del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 lett. d 2 La presente legge intende in particolare: d. proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità di massa effettuata in modo sleale e dall'abuso di servizi a valore aggiunto. Art. 3 lett. dbis, dter ed e2013eter Nella presente legge si intendono per: dbis. accesso completamente disaggregato alla rete locale: accesso alla rete locale concesso a un altro fornitore di servizi di telecomunicazione per permettergli di usare tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; dter. accesso a flusso di bit ad alta velocità: stabilimento di una comunicazione ad alta velocità verso l'utente da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione a partire dalla centrale di collegamento fino al raccordo a domicilio sulla coppia elicoidale metallica e messa a disposizione di questo collegamento per la fornitura di servizi a banda larga da parte di un altro fornitore; e. interconnessione: accesso mediante la connessione di impianti e servizi di due fornitori di servizi di telecomunicazione che ne permette l'integrazione funzionale mediante sistemi logici e tecniche di telecomunicazione e che rende possibile l'accesso a servizi di terzi; ebis. linee affittate: fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto; Art. 24e Modifica e revoca della concessione 1 L'autorità concedente può modificare o revocare la concessione se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguardare importanti interessi pubblici. 2 Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se i diritti trasferiti sono revocati o ridotti in modo sostanziale. Art. 24f Informazione da parte dell'Ufficio federale 1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'Ufficio federale fornisce informazioni ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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