Legge sulle telecomunicazioni (LTC)

Riassunto


Legge sulle telecomunicazioni (LTC)

Legge sulle telecomunicazioni

(LTC)

Modifica del 24 marzo 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20031,

decreta:

I

La legge federale del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. d

2 La presente legge intende in particolare: d. proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità di massa effettuata in modo sleale e dall'abuso di servizi a valore aggiunto.

Art. 3 lett. dbis, dter ed e2013eter

Nella presente legge si intendono per:

dbis. accesso completamente disaggregato alla rete locale: accesso alla rete locale concesso a un altro fornitore di servizi di telecomunicazione per permettergli di usare tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;

dter. accesso a flusso di bit ad alta velocità: stabilimento di una comunicazione ad alta velocità verso l'utente da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione a partire dalla centrale di collegamento fino al raccordo a domicilio sulla coppia elicoidale metallica e messa a disposizione di questo collegamento per la fornitura di servizi a banda larga da parte di un altro fornitore;

e. interconnessione: accesso mediante la connessione di impianti e servizi di due fornitori di servizi di telecomunicazione che ne permette l'integrazione funzionale mediante sistemi logici e tecniche di telecomunicazione e che rende possibile l'accesso a servizi di terzi;

ebis. linee affittate: fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto;

Art. 24e Modifica e revoca della concessione

1 L'autorità concedente può modificare o revocare la concessione se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguardare importanti interessi pubblici.

2 Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se i diritti trasferiti sono revocati o ridotti in modo sostanziale.

Art. 24f Informazione da parte dell'Ufficio federale

1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'Ufficio federale fornisce informazioni ...

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