Legge sulle telecomunicazioni (LTC)




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Legge sulle telecomunicazioni (LTC)

Termine di referendum: 13 luglio 2006

Legge

sulle telecomunicazioni

(LTC)

Modifica del 24 marzo 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20031,

decreta:

I

La legge federale del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. d

2 La presente legge intende in particolare:

d. proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità di massa effettuata in modo sleale e dall'abuso di servizi a valore aggiunto.

Art. 3 lett. dbis, dter ed e-eter

Nella presente legge si intendono per:

dbis. accesso completamente disaggregato alla rete locale: accesso alla rete locale concesso a un altro fornitore di servizi di telecomunicazione per permettergli di usare tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;

dter. accesso a flusso di bit ad alta velocità: stabilimento di una comunicazione ad alta velocità verso l'utente da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione a partire dalla centrale di collegamento fino al raccordo a domicilio sulla coppia elicoidale metallica e messa a disposizione di questo collegamento per la fornitura di servizi a banda larga da parte di un altro fornitore;

e. interconnessione: accesso mediante la connessione di impianti e servizi di due fornitori di servizi di telecomunicazione che ne permette l'integrazione

1 FF 2003 6883

2 RS 784.10

Legge sulle telecomunicazioni

funzionale mediante sistemi logici e tecniche di telecomunicazione e che rende possibile l'accesso a servizi di terzi;

ebis. linee affittate: fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto;

eter. canalizzazioni di cavi: condotte sotterranee in cui sono inserite le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusi i pozzi d'accesso;

Art. 4 Obbligo di notifica

1 Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione è tenuto a notificarlo all'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale). L'Ufficio federale registra i fornitori notificatisi.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i servizi di telecomunicazione che hanno un'importanza tecnica ed econo...

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