Legge sulle telecomunicazioni (LTC)
Foglio Federale numero 13, 04 Aprile 2006 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 13, 04 Aprile 2006 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Legge sulle telecomunicazioni (LTC)
Termine di referendum: 13 luglio 2006
Legge sulle telecomunicazioni (LTC)Modifica del 24 marzo 2006 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20031, decreta: I La legge federale del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 lett. d 2 La presente legge intende in particolare: d. proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità di massa effettuata in modo sleale e dall'abuso di servizi a valore aggiunto. Art. 3 lett. dbis, dter ed e-eter Nella presente legge si intendono per: dbis. accesso completamente disaggregato alla rete locale: accesso alla rete locale concesso a un altro fornitore di servizi di telecomunicazione per permettergli di usare tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; dter. accesso a flusso di bit ad alta velocità: stabilimento di una comunicazione ad alta velocità verso l'utente da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione a partire dalla centrale di collegamento fino al raccordo a domicilio sulla coppia elicoidale metallica e messa a disposizione di questo collegamento per la fornitura di servizi a banda larga da parte di un altro fornitore; e. interconnessione: accesso mediante la connessione di impianti e servizi di due fornitori di servizi di telecomunicazione che ne permette l'integrazione 1 FF 2003 68832 RS 784.10 Legge sulle telecomunicazioni funzionale mediante sistemi logici e tecniche di telecomunicazione e che rende possibile l'accesso a servizi di terzi; ebis. linee affittate: fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto; eter. canalizzazioni di cavi: condotte sotterranee in cui sono inserite le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusi i pozzi d'accesso; Art. 4 Obbligo di notifica 1 Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione è tenuto a notificarlo all'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale). L'Ufficio federale registra i fornitori notificatisi. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i servizi di telecomunicazione che hanno un'importanza tecnica ed econo...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci