Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)

Riassunto


Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)

Legge federale sulle finanze della Confederazione

(LFC)

del 7 ottobre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20042,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopi

1 La presente legge disciplina il consuntivo, la gestione globale delle finanze, la gestione finanziaria a livello amministrativo e la presentazione dei conti della Confederazione.

2 La presente legge ha lo scopo di: a. consentire all'Assemblea federale e al Consiglio federale: 1. di esercitare efficacemente le proprie competenze finanziarie costituzionali;

2. di disporre degli strumenti e delle basi decisionali necessari per la gestione finanziaria;

b. sostenere la gestione amministrativa secondo i principi dell'economia aziendale e favorire l'impiego economico ed efficace dei fondi pubblici.

Art. 2 Campo di applicazione

La presente legge si applica:

a. all'Assemblea federale, compresi i Servizi del Parlamento;

b. ai tribunali della Confederazione e alle commissioni di arbitrato e di ricorso;

c. al Consiglio federale;

d. ai dipartimenti, alle loro segreterie generali e alla Cancelleria federale;

e. ai gruppi e agli uffici;

f. alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria.

RS 611.0

Finanze della Confederazione. LF RU 2006

Art. 33 Aggiunte ordinarie

1 Se il preventivo non prevede crediti per una spesa o per un'uscita per investimenti oppure non ne contiene in misura sufficiente, occorre chiedere un credito aggiuntivo.

2 Il Consiglio federale sottopone periodicamente all'Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi.

3 Non sono necessari crediti aggiuntivi per: a. partecipazioni non preventivat...

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