Legge sulle dogane (LD)

Riassunto


Legge sulle dogane (LD)

Legge sulle dogane

(LD)

del 18 marzo 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 101, 121 capoverso 1 e 133 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 20032,

decreta:

Titolo primo: Basi doganali Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

a. la sorveglianza e il controllo del traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale;

b. la riscossione dei tributi doganali;

c. la riscossione dei tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale, sempre che spetti all'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane);

d. l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale e l'adempimento di altri compiti, sempre che spettino all'Amministrazione delle dogane.

Art. 2 Diritto internazionale

1 Rimangono salvi i trattati internazionali.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali che concernono campi normativi della presente legge, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale.

Art. 3 Territorio doganale, confine doganale e area di confine

1 Sono reputati territorio doganale il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere.

RS 631.0

c. anche il mittente, trattandosi di traffico postale;

d. le persone che modificano l'impiego previsto di una merce.

Art. 27 Destinazione doganale

Con la destinazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione stabilisce se le merci:

a. sono vincolate a un regime doganale (art. 47201361);

b. sono introdotte in un deposito franco doganale (art. 62201367);

c. sono riesportate fuori del territorio doganale;

d. sono eliminate o distrutte;

e. sono abbandonate a favore della Cassa federale.

Art. 28 Forma della dichiarazione doganale

1 La dichiarazione doganale è presentata:

a. elettronicamente;

b. per scritto;

c. verbalmente; oppure

d. in un'altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall'Amministrazione delle dogane.

2 L'Amministrazione delle dogane può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato.

Art. 29 Competenze degli uffici doganali, orario e luogo dell'imposizione

1 L'Amministrazione delle dogane stabilisce per i singoli uffici doganali:

a. quali sono le loro competenze;

b. gli orari in cui vengono espletate le operazioni d'imposizione;

c. il luogo in cui si svolge l'imposizione (area ufficiale).

2 Essa tiene conto delle necessità nazionali e regionali e rende note le sue disposizioni in modo appropriato.

3 Gli uffici doganali possono effettuare le operazioni d'imposizione anche fuori dell'area ufficiale, segnatamente al domicilio dello speditore o del destinatario.

Art. 30 Controlli sul territorio doganale

1 L'Amministrazione delle dogane può svolgere sul territorio doganale controlli concernenti l'adempimento dell'obbligo doganale.

2 Le persone che erano soggette all'obbligo di dichiarazione all'atto dell'importazione delle merci devono, a richiesta, fornire la prova che le merci importate sono state sottoposte alla procedura d'imposizione.

3 Il diritto di controllo si estingue un anno dopo l'importazione della merce. Rimane salva l'apertura di un'inchiesta penale.

Art. 31 Controlli domiciliari

1 L'Amministrazione delle dogane può eseguire senza preavviso controlli domiciliari presso persone che sono o erano soggette all'obbligo di dichiarazione o debitrici in una procedura d'imposizione oppure che hanno l'obbligo di tenere una contabilità in virtù della presente legge.

2 Essa può procedere al controllo fisico del genere, della quantità e della natura delle merci, chiedere tutte le informazioni necessarie e esaminare dati, documenti e informazioni che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

3 Il diritto3 di controllo si estingue cinque anni dopo l'importazione della merce. È fatta salva l'apertura di un'inchiesta penale.

Capitolo 2: Imposizione

Art. 32 Esame sommario

1 L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti.

2 Se tale non è il caso, esso restituisce la dichiarazione doganale affinché sia rettificata o completata. Se accerta errori manifesti, li rettifica d'intesa con la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

3 Se l'ufficio doganale non ha accertato una lacuna esistente e non ha restituito la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società