Legge sulle dogane (LD)
Foglio Federale numero 6, 17 Febbraio 2004 › Seccion Unica
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Legge sulle dogane (LD)
Legge sulle dogane Disegno (LD) del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 101, 121 capoverso 1 e 133 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 20032, decreta: Titolo primo: Basi doganali Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina: a. la sorveglianza e il controllo del traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale; b. la riscossione dei tributi doganali; c. la riscossione dei tributi esigibili in virtù di disposti federali di natura non doganale, sempre che spetti all'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane); d. l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale e l'adempimento di altri compiti, sempre che spettino all'Amministrazione delle dogane. Art. 2 Diritto internazionale 1 Rimangono salvi i trattati internazionali. 2 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali che concernono campi normativi della presente legge, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale. Art. 3 Territorio doganale, confine doganale e area di confine 1 Sono reputati territorio doganale il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere. 1 RS 101 2 FF 2004 485 Legge sulle dogane 2 Le enclavi doganali estere sono i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di accordi internazionali o del diritto consuetudinario internazionale. 3 Le enclavi doganali svizzere sono territori doganali svizzeri che il Consiglio federale o, nel caso di singoli immobili in particolare situazione geografica, l'Amministrazione delle dogane esclude dal territorio doganale. L'Amministrazione delle dogane può controllare le enclavi doganali e applicare al loro interno i disposti federali di natura non doganale. 4 Il confine doganale è il confine del territorio doganale. 5 L'area di confine è una striscia di terreno lungo il confine doganale. Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) fissa la larghezza di tale striscia d'intesa con i singoli Cantoni di confine. Art. 4 Fondi, costruzioni e impianti al confine doganale 1 I proprietari di fondi situati in prossimità del confine doganale devono provvedere affinché le infrastrutture o le piantagioni sui loro fondi non intralcino la sorveglianza del confine. 2 Chiunque edifica o modifica costruzioni e impianti nelle immediate vicinanze del confine doganale o della riva di acque confinarie necessita di un'autorizzazione dell'Amministrazione delle dogane. Art. 5 Uffici doganali e impianti 1 Per adempiere i suoi compiti, l'Amministrazione delle dogane allestisce uffici e impianti doganali; i costi sono a carico della Confederazione. 2 Se l'Amministrazione delle dogane adempie i suoi compiti in impianti e locali di terzi su loro richiesta, questi devono mettere a disposizione gratuitamente tali impianti e locali e assumere i costi d'esercizio a carico dell'Amministrazione delle dogane. 3 Se gli impianti e i locali di terzi sono utilizzati anche per adempiere compiti doganali a favore di altre persone, l'Amministrazione delle dogane partecipa adeguatamente ai costi degli impianti e d'esercizio. Art. 6 Definizioni Ai fini della presente legge s'intende per: a. persona: 1. una persona fisica, 2. una persona giuridica, 3. un'associazione di persone ammessa dalla legge, sprovvista di personalità giuridica ma abilitata a compiere atti giuridici; Legge sulle dogane b. merci: le merci figuranti nell'allegato alla legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane (legge sulla tariffa delle dogane); c. merci in libera pratica secondo il diritto doganale (merci sdoganate): le merci svizzere; d. merci che non sono in libera pratica secondo il diritto doganale (merci non sdoganate): le merci estere o le merci tassate per l'esportazione; e. tributi: i tributi doganali e i tributi esigibili in virtù di disposti federali di natura non doganale; f. tributi doganali: i dazi all'importazione e all'esportazione, g. importazione: il trasporto di merci in libera pratica secondo il diritto doganale; h. esportazione: il trasporto di merci in territorio doganale estero; i. transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale. Capitolo 2: Obbligo doganale e basi della riscossione del dazio Sezione 1: Obbligo doganale per le merci Art. 7 ...
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