Legge federale sulla protezione degli animali

Riassunto


Legge federale sulla protezione degli animali

Termine di referendum: 20 aprile 2006

Legge federale

sulla protezione degli animali

(LPAn)

del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 80 capoversi 1 e 2 nonché 120 capoverso 2 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20022,

decreta:

Capitolo 1: In generale

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La legge si applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina a quali invertebrati essa è pure applicabile e in quale misura. A tal fine si orienta ai ritrovati scientifici inerenti alla sensorialità degli invertebrati.

2 Sono fatte salve le leggi federali del 20 giugno 19863 sulla caccia, del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio, del 21 giugno 19915 sulla pesca, del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale e del 1° luglio 19667 sulle epizoozie.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

a. dignità: il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all'animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per

1 RS 101

2 FF 2003 580

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