Legge sulla circolazione stradale (LCStr)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 36, 10 Settembre 2002 › Singoli › Legge
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Legge sulla circolazione stradale (LCStr)
Legge sulla circolazione stradale
(LCStr)Modifica del 14 dicembre 2001L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999 1,decreta:ILa legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue:Ingressovisti gli articoli 34ter, 37bis, 64 e 64bis della Costituzione federale3,...Art. 2 cpv. 3bis3bis L'Ufficio federale delle strade decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali di prima e seconda classe. Queste decisioni sono impugnabili presso la commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. I Comuni sono legittimati a ricorrere se sul loro territorio sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.Art. 2a1 La Confederazione promuove la sicurezza della circolazione mediante campagne di sensibilizzazione e altre attività di prevenzione.2 Essa può coordinare e sostenere le attività svolte in questo senso dai Cantoni e dalle organizzazioni private.1 FF 1999 38372 RS 741.013 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 82, 110, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).2001-2818 2767PrevenzioneCircolazione stradale. LF RU 20022 I Cantoni possono demandare a organizzazioni private il compito di informare gli utenti della strada.Vedere l´intero contenuto di questo documento
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