Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Riassunto


Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Termine di referendum: 10 luglio 2003

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

(LAI)

Modifica del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 20011,

decreta:

I

La legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 34quater della Costituzione federale3; ...

Art. 1 cpv. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20004 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1°-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Titolo prima dell'art. 1a

Capo primo a: Scopo

Art. 1a

Le prestazioni della presente legge si prefiggono di:

a. prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e appropriati;

1 FF 2001 2851

2 RS 831.20

3 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111-113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

4 RS 830.1

Assicurazione per l'invalidità. LF

b. compensare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale;

c. aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.

Titolo prima dell'art. 1b

Capo primo b: Persone assicurate

Art. 1b

Ex art. 1a

Art. 5 cpv. 1

1 L'invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa si determina secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPGA5.

Art. 7 Riduzione e rifiuto di prestazioni

1 L'avente diritto deve facilitare l'esecuzione di tutti i provvedimenti atti a favorire la sua integrazione nella vita professionale o la capacità di svolgere le proprie mansioni consuete. Se disattende l'obbligo di collaborare, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate secondo l'articolo 21 capoverso 4 LPGA6 anche se si tratta di provv...

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