Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
Foglio Federale numero 12, 01 Aprile 2003 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 12, 01 Aprile 2003 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
Termine di referendum: 10 luglio 2003
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità(LAI)Modifica del 21 marzo 2003L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 20011,decreta:ILa legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) è modificata come segue:Ingresso visto l'articolo 34quater della Costituzione federale3; ...Art. 1 cpv. 11 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20004 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1°-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.Titolo prima dell'art. 1aCapo primo a: ScopoArt. 1aLe prestazioni della presente legge si prefiggono di:a. prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e appropriati;1 FF 2001 28512 RS 831.203 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111-113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).4 RS 830.1Assicurazione per l'invalidità. LFb. compensare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale;c. aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.Titolo prima dell'art. 1bCapo primo b: Persone assicurateArt. 1bEx art. 1aArt. 5 cpv. 11 L'invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa si determina secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPGA5.Art. 7 Riduzione e rifiuto di prestazioni1 L'avente diritto deve facilitare l'esecuzione di tutti i provvedimenti atti a favorire la sua integrazione nella vita professionale o la capacità di svolgere le proprie mansioni consuete. Se disattende l'obbligo di collaborare, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate secondo l'articolo 21 capoverso 4 LPGA6 anche se si tratta di provv...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci