Legge sull'asilo (LAsi)
Foglio Federale numero 51, 27 Dicembre 2005 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 51, 27 Dicembre 2005 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Legge sull'asilo (LAsi)
Termine di referendum: 6 aprile 2006 Legge sull'asilo (LAsi) Modifica del 16 dicembre 2005 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20021, decreta: I La legge del 26 giugno 19982 sull'asilo è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Negli articoli 8 capoverso 1 lettera b e 10 capoverso 2, l'espressione «documenti di viaggio e di legittimazione» è sostituita con «documenti di viaggio e d'identità». Nella rubrica e nel capoverso 1, frase introduttiva e lettere f e g, dell'articolo 83, l'espressione «prestazioni assistenziali» è sostituita con «prestazioni di aiuto sociale». Nell'articolo 85 capoverso 1, l'espressione «spese d'assistenza» è sostituita con «spese di aiuto sociale». Introdurre dopo il titolo della sezione 1 del capitolo 2: Art. 6a Autorità competente 1 L'Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera. 2 Il Consiglio federale designa: a. come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni; b. come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. 3 Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2. 1 FF 2002 60872 RS 142.31 Legge sull'asilo Art. 8 cpv. 1 lett. e 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: e. collaborare al rilevamento dei dati biometrici. Art. 9 cpv. 1 1 L'autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un centro di registrazione o in un alloggio privato o collettivo, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di ricercare documenti di viaggio e d'identità, nonché oggetti pericolosi, droga e beni di dubbia provenienza. Art. 10 cpv. 1 e 5 1 L'Ufficio federale mette agli atti i documenti di viaggio e d'identità dei richiedenti. 5 I passaporti o documenti d'identità rilasciati dallo Stato d'origine ai rifugiati rico-nosciuti in Svizzera sono messi al sicuro, a destinazione dell'Ufficio federale. Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. 2 Con il benestare dell'Ufficio federale il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se: a. l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo; b. il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e c. si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. 3 Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio l'Ufficio federale. 4 L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare dell'Ufficio federale. 5 Le proc...
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