Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Foglio Federale, June 28, 2005 (Nbr. 25)

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Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Termine di referendum: 6 ottobre 2005

Legge

sul Tribunale amministrativo federale

(LTAF)

del 17 giugno 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 191a della Costituzione federale1,

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012,

decreta:

Capitolo 1: Statuto e organizzazione Sezione 1: Statuto

Art. 1 Principio

1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.

2 In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente.

3 È dotato di 50-70 posti di giudice.

4 L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.

5 Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.

Art. 2 Indipendenza

Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale amministrativo federale è indipendente e sottostà al solo diritto.

Art. 3 Vigilanza

1 Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale amministrativo federale.

2 L'alta vigilanza è esercitata dall'Assemblea federale.

1 RS 101

2 FF 2001 3764

Legge sul Tribunale amministrativo federale

3 Il Tribunale amministrativo federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell'Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, nonché il suo consuntivo e il suo rapporto di gestione.

Art. 4 Sede

La sede del Tribunale amministrativo federale è determinata dalla legge federale del 21 giugno 20023 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale.

Sezione 2: Giudici

Art. 5 Elezione

1 I giudici sono eletti dall'Assemblea federale.

2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 6 Incompatibilità

1 I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione.

2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità, né esercitare professional-mente la rappresentanza in giudizio.

3 I giudici non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero. né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.

4 I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della dire-zione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.

Art. 7 Altre attività

I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale amministrativo federale soltanto con l'autorizzazione di quest'ultimo.

Art. 8 Incompatibilità personale

1 Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale amministrativo federale:

a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente;

3 RS 173.72

Legge sul Tribunale amministrativo federale

b. i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;

c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;

d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.

2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.

Art. 9 Durata della carica

1 I giudici stanno in carica sei anni.

2 I giudici che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile.

3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 10 Destituzione

L'Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se:

a. intenzionalmente o per negligenza grave ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o

b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 11 Giuramento

1 Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

2 Il giuramento è prestato dinanzi alla rispettiva corte sotto la presidenza del presidente del Tribunale.

3 Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 12 Immunità

1 Contro un giudice in carica non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l'auto...

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