Riassunto
Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)
Legge federale sulla navigazione aerea
(LNA)Modifica del 1° ottobre 2010 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20091, decreta: I La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta la legge: a. l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con l'abbreviazione «UFAC»; b. l'espressione «Dipartimento» è sostituita con l'abbreviazione «DATEC»; c. l'espressione «sorveglianza» è sostituita con «vigilanza». Ingresso, primo comma visti gli articoli 87 e 92 della Costituzione federale3; Art. 3 cpv. 1, terzo periodo Abrogato Art. 3a 1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti: a. il traffico aereo internazionale; b. la sicurezza aerea; c. il servizio della sicurezza aerea; d. lo scambio di dati aeronautici. 1 FF 2009 4263 2 RS 748.03 RS 101 1a. Accordi internazionali Navigazione aerea. LF RU 2011 stenti o per adeguarli ai bisogni della sicurezza della navigazione aerea. Art. 42 Il Consiglio federale può prescrivere che in un determinato raggio attorno ad aeroporti o impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una determinata distanza dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza). 2 Il Consiglio federale può prescrivere zone di sicurezza su territorio svizzero anche per aeroporti, impianti del servizio della sicurezza aerea o vie aeree situati all'estero. 3 Ogni esercente di aeroporto in Svizzera elabora un piano delle zone di sicurezza. Quest'ultimo contiene l'estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore dell'aeroporto. L'esercen...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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