Legge federale sull'energia nucleare (LENu)
Foglio Federale numero 26, 03 Luglio 2001 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 26, 03 Luglio 2001 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Legge federale sull'energia nucleare (LENu)
Legge sull'energia nucleare Disegno (LENu)delL'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 90 della Costituzione federale1;visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012,decreta:Capitolo 1: Disposizioni generaliArt. 1 Oggetto e scopoLa presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi.Art. 2 Campo d'applicazione1 La presente legge si applica:a. ai beni nucleari;b. agli impianti nucleari;c. alle scorie radioattive: 1. prodotte in impianti nucleari, o 2. fornite secondo l'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione (LRaP).2 Il Consiglio federale può escludere dal campo di applicazione della presente legge:a. i beni nucleari che non servono allo sfruttamento dell'energia nucleare;b. gli impianti nucleari con quantità piccole o non pericolose di materiali nucleari o scorie radioattive;c. beni nucleari e scorie radioattive con radiazioni di tenue intensità.3 Nella misura in cui la presente legge non disponga diversamente, si applicano le prescrizioni della LRaP.1 RS 1012 FF 2001 23493 RS 814.50Legge sull'energia nucleareArt. 3 DefinizioniNella presente legge si intendono per:a. fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà;b. smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radio-attive;c. deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive;d. impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c;e. energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici;f. materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare;g. beni nucleari: 1. i materiali nucleari, 2. i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare,3. la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2;h. scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati;i. manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione;j. intermediazione: 1. la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano,2. la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi,3. il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero.Legge sull'energia nucleareCapitolo 2: Principi della sicurezza nucleareArt. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare l'uomo e l'ambiente non devono essere esposti ad alcuna radiazione inammissibile e le sostanze radioattive devono essere liberate soltanto nella misura permessa. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio che in caso di incidente.2 A tale scopo occorre adottare tutti i provvedimenti che:a. sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica;b. contribuiscono a un'ulteriore diminuzione del pericolo, sempreché ...
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altri documenti:
decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti... | Arrêté fédéral concernant l'octroi d'un crédit-cadre à la fondation 'Assurer l'avenir de... | bundesbeschluss über die finanziellen mittel zur bewältigung der durch orkan 'lothar' verursachten schäde... | Mugnaio/Mugnaia A Regolamento di tirocinio e d esame di fine tirocinio B Programma d insegnamento professionale | sentencia nº 4538 de consiglio di stato, september 14, 2009 | Sentencia nº 2976 de Consiglio di Stato June 09 2009 | Sentencia nº 5770 de Consiglio di Stato, November 19, 2009 | sentencia nº 5683 de consiglio di stato december 14 2010