Legge federale sull'energia nucleare (LENu)

Riassunto


Legge federale sull'energia nucleare (LENu)

Legge sull'energia nucleare Disegno (LENu)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 90 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica:

a. ai beni nucleari;

b. agli impianti nucleari;

c. alle scorie radioattive:

1. prodotte in impianti nucleari, o

2. fornite secondo l'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione (LRaP).

2 Il Consiglio federale può escludere dal campo di applicazione della presente legge:

a. i beni nucleari che non servono allo sfruttamento dell'energia nucleare;

b. gli impianti nucleari con quantità piccole o non pericolose di materiali nucleari o scorie radioattive;

c. beni nucleari e scorie radioattive con radiazioni di tenue intensità.

3 Nella misura in cui la presente legge non disponga diversamente, si applicano le prescrizioni della LRaP.

1 RS 101

2 FF 2001 2349

3 RS 814.50

Legge sull'energia nucleare

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intendono per:

a. fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà;

b. smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radio-attive;

c. deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive;

d. impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c;

e. energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici;

f. materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare;

g. beni nucleari:

1. i materiali nucleari,

2. i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare,

3. la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2;

h. scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati;

i. manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione;

j. intermediazione:

1. la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano,

2. la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi,

3. il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero.

Legge sull'energia nucleare

Capitolo 2: Principi della sicurezza nucleare

Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare

1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare l'uomo e l'ambiente non devono essere esposti ad alcuna radiazione inammissibile e le sostanze radioattive devono essere liberate soltanto nella misura permessa. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio che in caso di incidente.

2 A tale scopo occorre adottare tutti i provvedimenti che:

a. sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica;

b. contribuiscono a un'ulteriore diminuzione del pericolo, sempreché ...

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