Legge federale sul credito al consumo (LCC)

Riassunto


Legge federale sul credito al consumo (LCC)

Termine di referendum: 12 luglio 2001

Legge federale

sul credito al consumo

del 23 marzo 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 97 e 122 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 19982,

decreta:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Contratto di credito al consumo

1 Il contratto di credito al consumo è un contratto in virtù del quale una persona (creditore) concede o promette di concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di mutuo o di altra analoga facilitazione finanziaria.

2 Sono considerati contratti di credito al consumo anche:

a. i contratti di leasing su oggetti mobili che servono all'uso privato dell'assun-tore del leasing e che, in caso di scioglimento anticipato del contratto di leasing, prevedono un aumento delle rate concordate;

b. le carte di credito e le carte-cliente nonché i contratti di credito sotto forma di anticipo su conto corrente se vincolati a un'opzione di credito; per opzione di credito s'intende la possibilità di rimborsare a rate il saldo di una carta di credito o di una carta-cliente.

Art. 2 Creditore

Per creditore si intende ogni persona fisica o giuridica che concede professional-mente crediti al consumo.

Art. 3 Consumatore

Per consumatore si intende ogni persona fisica che stipula un contratto di credito al consumo per uno scopo che può considerarsi estraneo alla sua attività commerciale o professionale.

1 RS 101

2 FF 1999 2697

Legge federale sul credito al consumo

Art. 4 Intermediario di credito

Per intermediario di credito si intende ogni persona fisica o...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società