Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)

Riassunto


Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)

Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada

(AETR)

RS 0.822.725.22; RU 2003 1765

Modificazioni dell'Accordo e dell'Allegato del 27 febbraio 2004 e del 16 giugno 2006

Entrato in vigore in Svizzera il 16 giugno 2006

Traduzione1

1a parte: modifiche dell'Accordo

L'art. 10 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

Art. 10 Apparecchio di controllo

1. Le parti contraenti devono prescrivere, sui veicoli immatricolati sul loro territorio, il montaggio e l'utilizzazione di un apparecchio di controllo conformemente alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici.

2. L'apparecchio di controllo ai sensi del presente accordo deve rispondere, per quanto concerne le sue condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici.

3. Un apparecchio di controllo le cui condizioni di costruzione, montaggio, utilizzazione e controllo sono conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 è considerato conforme alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici.

L'art. 12 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

Art. 12 Misure per assicurare l'applicazione dell'accordo

1. Ogni parte contraente prende tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo, in particolare mediante adeguati controlli effettuati nei locali delle imprese e sulle strade, che coprano annualmente una parte importante e rappresentativa dei conducenti, delle imprese e dei veicoli di tutte le categorie di trasporto compresi nel campo di applicazione del presente accordo.

1 Traduzione del testo originale francese (RO 2007 2209).

2006-1674 2209

Prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti RU 2007 internazionali su strada. Acc. europeo

Una parte contraente può esigere che ogni conducente sottoposto alle disposizioni del presente accordo e che ha residenza consueta sul suo territorio sia detentore della carta del conducente:

a) ai fini del presente accordo, si considera residenza consueta il luogo in cui la persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni per anno civile, a causa di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a causa di legami personali stretti;

tuttavia, la residenza consueta di una persona i cui legami professionali sono situati in un lu...

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