Riassunto
Accordo europeo del 1o luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)
Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada
(AETR) RS 0.822.725.22; RU 2003 1765 Modifica dell'accordo, dell'allegato e delle appendici dell'accordo del 20 settembre 2010 Entrata in vigore per la Svizzera il 20 settembre 2010 1a parte: emendamenti all'accordo AETR stesso Art. 1 Definizioni Le definizioni seguenti dell'articolo 1 sono modificate come segue: f) per «massa massima ammissibile», la massa massima del veicolo carico, dichiarato ammissibile dall'autorità competente dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato; g) per «trasporti su strada», qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci; j) per «conducente», ogni persona, salariata o no, che conduce il veicolo, anche per un periodo breve, oppure che, nel quadro delle sue funzioni, si trova a bordo del veicolo per poterlo condurre, se del caso; m) per «riposo», qualsiasi periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo. L'articolo 1 è completato con le nuove definizioni seguenti: n) per «interruzione», ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo; o) per «periodo di riposo giornaliero», il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»: 1 Dal testo originale francese (RO 2010 5727). Traduzione1 Prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti RU 2010 internazionali su strada. Acc. europeo 4. Tali formulari dovranno essere accettati in caso di presentazione durante i controlli stradali effettuati sul territorio delle parti contraenti al presente accordo. Nuovo art. 13bis È aggiunto il nuovo articolo ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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