Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con Prot.)

Riassunto


Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con Prot.)

Traduzione1

Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica del Kirghizistan,

animati dal desiderio di promuovere e rafforzare la collaborazione economica, scientifica e tecnica fra i due Stati e a tale scopo di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne il Kirghizistan:

(i) l'imposta sugli utili e su altri redditi delle persone giuridiche,

(ii) l'imposta sul reddito,

(qui di seguito indicate quali «imposta kirghisa»);

b) per quanto concerne la Svizzera:

le imposte federali, cantonali e comunali

(i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e

1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 ...).

Doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. Convenzione con il Kirghizistan

(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio),

(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenz...

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