Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con Prot.)
Foglio Federale numero 35, 04 Settembre 2001 › Seccion Unica
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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con Prot.)
Traduzione1Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonioIl Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan,animati dal desiderio di promuovere e rafforzare la collaborazione economica, scientifica e tecnica fra i due Stati e a tale scopo di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio,hanno convenuto quanto segue:Art. 1 SoggettiLa presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.Art. 2 Imposte considerate1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sui plusvalori.3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:a) per quanto concerne il Kirghizistan: (i) l'imposta sugli utili e su altri redditi delle persone giuridiche, (ii) l'imposta sul reddito, (qui di seguito indicate quali «imposta kirghisa»);b) per quanto concerne la Svizzera:le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 ...).Doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. Convenzione con il Kirghizistan(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio),(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.5. La Convenz...
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