Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con Prot.)
Foglio Federale numero 35, 04 Settembre 2001 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 35, 04 Settembre 2001 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con Prot.)
Traduzione1
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonioIl Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan,animati dal desiderio di promuovere e rafforzare la collaborazione economica, scientifica e tecnica fra i due Stati e a tale scopo di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio,hanno convenuto quanto segue:Art. 1 SoggettiLa presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.Art. 2 Imposte considerate1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sui plusvalori.3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:a) per quanto concerne il Kirghizistan: (i) l'imposta sugli utili e su altri redditi delle persone giuridiche, (ii) l'imposta sul reddito, (qui di seguito indicate quali «imposta kirghisa»);b) per quanto concerne la Svizzera:le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 ...).Doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. Convenzione con il Kirghizistan(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio),(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.5. La Convenz...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altri documenti:
arrêt de ire cour de droit civil august 15 1989 | arrêt de cour de cassation extraordinaire january 16 1987 | Arrêt de Cour de Cassation Extraordinaire, November 13, 1986 | Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, August 27, 1985 | sentencia nº 2038 de consiglio di stato april 21 2009 | Arrêté du 9 août 2000 portant extension d'un avenant à un accord national professionnel concernant les industri... | Sentencia nº 6343 de Consiglio di Stato November 25 2008 | Sentencia nº 3460 de Consiglio di Stato July 01 2008