Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini

Riassunto


Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini

Testo originale

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini

Conchiusa il 26 febbraio 2007 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero e il Governo Italiano,

desiderando regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare delle persone che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e svizzera e far sì che esse adempiano gli obblighi militari in uno solo dei due Stati, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato di seguito:

a) con l'espressione «doppio cittadino» si intende ogni persona che possegga contemporaneamente le cittadinanze italiana e svizzera, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;

b) con l'espressione «obblighi militari» si intende: 2013 per l'Italia, il servizio militare effettivo in tutte le sue forme, o qualsiasi altro servizio o prestazione considerati equivalenti,

2013 per la Svizzera, il servizio militare effettivo, il servizio civile effettivo e la tassa d'esenzione da questi servizi;

c) con l'espressione «residenza abituale» si intende il luogo ove la persona

dimora abitualmente con l'intenzione di stabilirvisi permanentemente.

Art. 2 Ambito d'applicazione

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ai doppi cittadini.

Art. 3 Principi

1. Il doppio cittadino è sottoposto agli obblighi militari soltanto in uno dei due Stati contraenti.

2. Il doppio cittadino è sottoposto agli obblighi militari nello Stato in cui ha la residenza abituale al primo gennaio dell'anno in cui compie il 18° anno di età, salvo che dichiari di voler adempiere detti obblighi nell'altro Stato contraente. Tale dichiaRS 0.141.145.42

2008-1502 3943...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società