Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 34, 26 Agosto 2008 › Singoli › Convenzione
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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini
Testo originale
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini Conchiusa il 26 febbraio 2007 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2008 Il Consiglio federale svizzero e il Governo Italiano, desiderando regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare delle persone che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e svizzera e far sì che esse adempiano gli obblighi militari in uno solo dei due Stati, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato di seguito: a) con l'espressione «doppio cittadino» si intende ogni persona che possegga contemporaneamente le cittadinanze italiana e svizzera, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati; b) con l'espressione «obblighi militari» si intende: 2013 per l'Italia, il servizio militare effettivo in tutte le sue forme, o qualsiasi altro servizio o prestazione considerati equivalenti, 2013 per la Svizzera, il servizio militare effettivo, il servizio civile effettivo e la tassa d'esenzione da questi servizi; c) con l'espressione «residenza abituale» si intende il luogo ove la personadimora abitualmente con l'intenzione di stabilirvisi permanentemente. Art. 2 Ambito d'applicazione Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ai doppi cittadini. Art. 3 Principi 1. Il doppio cittadino è sottoposto agli obblighi militari soltanto in uno dei due Stati contraenti. 2. Il doppio cittadino è sottoposto agli obblighi militari nello Stato in cui ha la residenza abituale al primo gennaio dell'anno in cui compie il 18° anno di età, salvo che dichiari di voler adempiere detti obblighi nell'altro Stato contraente. Tale dichiaRS 0.141.145.42 2008-1502 3943...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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