Istruzioni del Consiglio federale concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo nell’Amministrazione federale (Istruzioni concernenti le pari opportunità)

Riassunto


Istruzioni del Consiglio federale concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo nell’Amministrazione federale (Istruzioni concernenti le pari opportunità)

Istruzioni del Consiglio federale

concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo nell'Amministrazione federale

(Istruzioni concernenti le pari opportunità)

del 22 gennaio 2003

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 dell'ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale della Confederazione (OPers),

emana le seguenti istruzioni:

1 Principi

11 Le presenti istruzioni si applicano alle unità amministrative di cui all'articolo 1 OPers. Il termine «dipartimenti» designa i dipartimenti e la Cancel-leria federale.

12 L'obiettivo delle presenti istruzioni è la realizzazione del...

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