Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni

Riassunto


Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni

Istruzioni

concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni

del 10 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 64 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),

emana le seguenti istruzioni:

1 Scopo

1 Le presenti istruzioni mirano a garantire che le autorità di vigilanza applichino una procedura uniforme al momento della fondazione d'istituti collettivi o comuni conformemente al numero 2.

2 Esse devono permettere a questi istituti di previdenza di avviare le loro attività con buone prospettive affinché né i destinatari né il fondo di gara...

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