Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni
Foglio Federale numero 26, 05 Luglio 2005 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 26, 05 Luglio 2005 › Seccion Unica
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Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni
Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 64 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), emana le seguenti istruzioni: 1 Scopo 1 Le presenti istruzioni mirano a garantire che le autorità di vigilanza applichino una procedura uniforme al momento della fondazione d'istituti collettivi o comuni conformemente al numero 2. 2 Esse devono permettere a questi istituti di previdenza di avviare le loro attività con buone prospettive affinché né i destinatari né il fondo di gara...
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