Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (con all.)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 5, 08 Febbraio 2005 › Singoli › Convenzione
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Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (con all.)
Traduzione1
Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante Versione consolidata2 Conclusa a Parigi il 18 aprile 1951 Firmata dalla Svizzera il 18 aprile 19513Entrata in vigore per la Svizzera il 18 aprile 1951 Art. I ObiettiviSi istituisce un'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (qui di seguito Organizzazione), in qualità di organizzazione regionale per la protezione dei vegetali, secondo le disposizioni della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19514 per la protezione dei vegetali, stabilita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)5. L'Organizzazione persegue i seguenti obiettivi: a. sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per assicurare una protezione adeguata dei vegetali, preservando nel contempo la salute degli esseri umani, degli animali e l'ambiente; b. continuare e sviluppare, attraverso la cooperazione tra gli Stati membri, la protezione dei vegetali contro gli organismi nocivi nonché le misure preventive contro la loro diffusione a livello internazionale e, in particolare, contro la loro introduzione in zone minacciate; c. sviluppare misure fi...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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