Accordo del 13 giugno 1976 per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo

Riassunto


Accordo del 13 giugno 1976 per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo

Accordo del 13 giugno 1976 per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo

RS 0.972.0; RU 1978 840

I

Emendamenti all'Accordo e agli Allegati I e II adottati con la Risoluzione 86/XVIII

Adottati dal Consiglio dei Governatori il 26 gennaio 1995 Entrati in vigore il 20 febbraio 1997

La sezione 3 dell'articolo 3 è soppressa.

La sezione 4 dell'articolo 3 è denominata sezione 3 e modificata come segue:

Sezione 3 2013 Limitazione della responsabilità

Nessun Membro, in quanto tale, è responsabile degli atti e degli obblighi del Fondo.

L'articolo 4 sezione 2 è modificato come segue:

Sezione 2 2013 Contributi iniziali

a) Il contributo iniziale di ciascun Membro originario o non originario è pari all'ammontare specificato dal Membro medesimo nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da esso depositato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 sezione 1 b) e c) del presente Accordo ed espresso nella valuta parimenti ivi specificata.

b) Il contributo iniziale di ciascun Membro è esigibile e pagabile, come previsto nella sezione 5 b) e c) del presente...

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