Accordo del 13 giugno 1976 per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo




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Accordo del 13 giugno 1976 per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo

Accordo del 13 giugno 1976 per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo

RS 0.972.0; RU 1978 840

I

Emendamenti all'Accordo e agli Allegati I e II adottati con la Risoluzione 86/XVIII

Adottati dal Consiglio dei Governatori il 26 gennaio 1995 Entrati in vigore il 20 febbraio 1997

La sezione 3 dell'articolo 3 è soppressa.

La sezione 4 dell'articolo 3 è denominata sezione 3 e modificata come segue:

Sezione 3 2013 Limitazione della responsabilità

Nessun Membro, in quanto tale, è responsabile degli atti e degli obblighi del Fondo.

L'articolo 4 sezione 2 è modificato come segue:

Sezione 2 2013 Contributi iniziali

a) Il contributo iniziale di ciascun Membro originario o non originario è pari all'ammontare specificato dal Membro medesimo nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da esso depositato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 sezione 1 b) e c) del presente Accordo ed espresso nella valuta parimenti ivi specificata.

b) Il contributo iniziale di ciascun Membro è esigibile e pagabile, come previsto nella sezione 5 b) e c) del presente...

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