Messaggio concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

Riassunto


Messaggio concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

99.067

Messaggio concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

del 25 agosto 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri e il disegno di legge federale concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali.

Tale progetto è volto a istituire o adeguare le basi legali necessarie al trattamento di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità e ad adempiere le esigenze degli articoli 17 capoverso 2 e 19 capoverso 3 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

Compendio

La legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) esige che il trattamento di tutti i dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità da parte di organi federali sia previsto esplicitamente in una legge in senso formale. Lo stesso vale nel caso in cui questi dati sono resi accessibili mediante una procedura di richiamo. Tale requisito deve essere adempiuto dal momento in cui il trattamento dei dati diventa effettivo. Tuttavia, conformemente alle disposizioni transitorie dell'articolo 38 capoverso 3 LPD, le collezioni di dati esistenti che contengono dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità possono continuare a essere utilizzate durante cinque anni dall'entrata in vigore della legge, ossia fino al 1° luglio 1998. A causa dell'enorme ritardo nell'adeguamento delle basi legali, questo termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2000 mediante il decreto federale del 26 giugno 1998.

Il presente messaggio comprende le modifiche della legislazione che consentiranno di adeguare le basi legali per la gestione di collezioni di dati in seno all'Amministrazione federale alle condizioni stabilite dalla legge sulla protezione dei dati. Le modifiche che possono essere effettuate nell'ambito di specifici progetti di revisione già in corso non sono incluse. Un'importante eccezione è inoltre costituita dall'adeguamento delle basi legali nel settore delle assicurazioni sociali, oggetto di un messaggio in preparazione che permetterà di effettuare i necessari adeguamenti in questo importante settore entro la fine dell'anno 2000.

Messaggio

1 Parte generale

11 Esigenze della legge federale sulla protezione dei dati La LPD è entrata in vigore il 1° luglio 1993. Il suo scopo è di proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento. Essa si applica in particolare al trattamento di dati personali effettuati da organi federali, indipendentemente dal metodo di trattamento o dalla natura dei dati trattati. Secondo la LPD i dati personali devono essere raccolti solo in modo lecito e il loro trattamento deve essere conforme al principio della buona fede e della proporzionalità. I dati devono essere esatti e devono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge. Gli organi federali, inoltre, hanno diritto di trattare i dati personali solo se esiste una base legale. La legge prevede esigenze maggiori se il trattamento concerne dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 3 lettera c LPD o profili della personalità. Giusta l'articolo 17 capoverso 2 LPD, tali dati possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Eccezionalmente, questi dati possono essere trattati anche se ciò non è esplicitamente previsto in una legge purché sia indispensabile per l'adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 lett. a LPD), il Consiglio federale lo autorizzi, poiché non sono pregiudicati i diritti delle persone interessate (art. 17 cpv. 2 lett. b LPD) oppure la persona interessata, nel caso specifico, abbia dato il suo consenso o abbia reso i suoi dati accessibili a tutti (art. 17 cpv. 2 lett. c LPD). Queste condizioni legali valgono anche per la comunicazione di dati personali (art. 19 LPD). In tal modo, conformemente all'articolo 19 capoverso 3, gli organi federali possono permettere l'accesso a dati personali soltanto se una legge lo prevede esplicitamente in senso formale.

Le esigenze della LPD si fondano quindi sul principio costituzionale secondo il quale ogni pregiudizio grave ai diritti fondamentali necessita di un'autorizzazione esplicita in una legge formale. Il trattamento di dati degni di particolare protezione o di profili della personalità, inclusa la lor...

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