Decisione N. 2/2011 del comitato misto UE-Svizzera istituito dall'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone che sostituisce il relativo allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)

Riassunto


Decisione N. 2/2011 del comitato misto UE-Svizzera istituito dall'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone che sostituisce il relativo allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

Decisione n. 2/2011 del 30 settembre 2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'articolo 14 dell'Accordo che modifica l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)

Adottata il 30 settembre 2011 Applicata a titolo provvisorio dal 1° novembre 2011

Testo originale

Il Comitato misto,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («l'accordo»)1, in particolare gli articoli 14 e 18,

visto il protocollo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, in particolare l'articolo 4 paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(2) L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/20042 del Comitato misto UE-Svizzera e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea (UE) che sono stati adottati dal 2004, in particolare della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(3) L'allegato III dovrebbe essere adattato per tener conto dell'adesione all'UE della Repubblica di Bulgaria e della Romania in data 1° gennaio 2007.

(4) Pertanto, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno consolidare l'allegato III dell'accordo e sostituirlo con un nuovo allegato.

(5) Conformemente alla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la...

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