Riassunto
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia
del 19 gennaio 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina: Sezione 1: Misure coercitive Art. 1 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell'allegato. 2...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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