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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
del 25 ottobre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione della risoluzione 1718 (2006)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina: Sezione 1: Misure coercitive Art. 1 Divieto di fornire e acquisire materiale d'arma...See the full content of this document
