Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea

Riassunto


Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea

del 24 febbraio 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

1 Sono vietati la fornitura, la vendita, l'esportazione e il transito a destinazione della Guinea di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

2 Sono altresì vietati la fornitura, la vendita, l'esportazione e il transito a destinazione della Guinea di beni menzionati all'allegato 1 che possono essere utilizzati per repressione interna.

3 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari e gli investimenti in relazione con la fornitura, la vendita, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego in Guinea di beni di cui a...

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