Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Islamischen Republik Iran zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (mit Prot.)

Auszug


Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Islamischen Republik Iran zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (mit Prot.)

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

(LPPC)

del 4 ottobre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 61 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20012,

decreta:

Titolo primo: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina:

a. la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nella protezione della popolazione;

b. la protezione civile.

Titolo secondo: Protezione della popolazione Capitolo 1: Collaborazione nella protezione della popolazione

Art. 2 Scopo

La protezione della popolazione ha lo scopo di proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofe, in situazioni d'emergenza e in caso di conflitto armato nonché di contribuire a limitare e superare gli effetti di eventi dannosi.

Art. 3 Organizzazioni partner

Nella protezione della popolazione collaborano le seguenti organizzazioni partner:

a. la polizia, responsabile del mantenimento dell'ordine e della sicurezza;

b. i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale;

RS 520.1

Protezione della popolazione e protezione civile. LF RU 2003

2 Se un centro della protezione civile viene soppresso in seguito a riforme o all'introduzione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non devono essere rimborsati. I sussidi federali versati per l'acquisto di terreni devono essere rimborsati per quanto il terreno sia alienato con utile.

Capitolo 4: Materiale e sistemi telematici e d'allarme

Art. 43 Confederazione

La Confederazione è responsabile:

a. dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione;

b. dei sistemi telematici della protezione civile;

c. dell'equipaggiamento e del materiale degli impianti di protezione;

d. del materiale unificato della protezione civile.

Art. 44 Esenzione dai dazi

Il materiale della protezione civile che la Confederazione importa dall'estero (prodotti semifabbricati e prodotti finiti) è equiparato per quanto riguarda i dazi al materiale bellico secondo l'articolo 14 numero 17 della legge federale del 1° ottobre 19253 sulle dogane e l'articolo 22 dell'ordinanza del 10 luglio 19264 della legge sulle dogane.

Capitolo 5: Costruzioni di protezione Sezione 1: Ri...

Siehe den Gesamtinhalt dieses Dokumentes

Geförderte Links




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Alle Rechte vorbehalten.

vLex-Inhalte Schweiz

vLex durchsuchen

Für Berufstätige

Für Mitglieder

Unternehmen