Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Adeguamento dell'aliquota minima di conversione)

Riassunto


Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Adeguamento dell'aliquota minima di conversione)

06.092 Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Adeguamento dell'aliquota minima di conversione)

del 22 novembre 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Vi proponiamo nel contempo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:

2003 M 03.3438 Rafforzare la fiducia nella previdenza professionale

(S 1.10.03 Commissione della sicurezza sociale e della sanità, N 6.12.04)

2002 P 02.3160 Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo

(N 21.6.02 Egerszegi)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il messaggio concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è fondato sostanzialmente sui seguenti elementi:

a. la riduzione dell'aliquota minima di conversione al 6,4 per cento in quattro tappe tra il 1o gennaio 2008 e il 1o gennaio 2011;

b. la stesura di un rapporto, la prima volta nel 2009 e in seguito ogni cinque anni, per determinare l'aliquota di conversione negli anni a venire. Il rap-porto valuterà se sia stato conseguito l'obiettivo previdenziale e delineerà possibili provvedimenti da prendere qualora esso non sia stato raggiunto;

c. la rinuncia a misure d'accompagnamento prescritte dalla legge a salva-guardia delle prestazioni, dal momento che il raggiungimento dell'obiettivo previdenziale stabilito dalla Costituzione federale è garantito;

d. l'adeguamento automatico dell'età ordinaria di pensionamento della LPP a quella dell'AVS e l'adeguamento di conseguenza degli accrediti di vecchiaia.

8684

Indice

Compendio 8684

1 Parte generale 8688

1.1 Situazione iniziale 8688

1.1.1 L'aliquota di conversione nella 1a revisione LPP

(entrata in vigore il 1° gennaio 2005) 8688

1.1.2 Necessità di riesaminare a breve la legislazione in vigore 8691

1.1.3 2004: istituzione di un gruppo di lavoro ed elaborazione

di un rapporto 8693

1.1.4 Rapporto del gruppo di lavoro 8693

1.1.5 Decisioni della Commissione federale della previdenza

professionale 8695

1.1.6 Raccomandazioni concrete della Commissione federale

della previdenza professionale 8695

1.1.7 2006: consultazione e risultato 8695

1.2 Premesse 8697

1.2.1 Campo d'applicazione invariato: limitazione al settore

obbligatorio 8697

1.2.2 Prescrizione minima e principio d'imputazione 8697

1.2.3 Meccanismi di solidarietà 8698

1.2.4 Nessun influsso sulle rendite in corso 8698

1.2.5 Capitale di copertura e prestazioni d'uscita 8699

1.2.6 Basi tecniche 8699

1.2.6.1 Basi tecniche: concetto di periodo e concetto

di generazione 8699

1.2.6.2 Basi tecniche della 1a revisione LPP 8704

1.3 Necessità dell'adeguamento dell'aliquota minima di conversione 8704

1.3.1 Osservazioni preliminari 8704

1.3.2 Adeguamento dal 1° gennaio 2008 fino a raggiungere

il 6,4 per cento il 1° gennaio 2011 8706

1.3.3 Basi di calcolo della nuova aliquota di conversione minima

del 6,4 % nel 2011 8707

1.3.3.1 Basi tecniche: tabella di periodo estrapolata LPP 2000 8707

1.3.3.2 Interesse tecnico del 3,35 per cento (prospettiva di

rendimento del 3,85 per cento) 8708

1.4 Studio dettagliato dell'interesse tecnico 8709

1.4.1 Riflessioni sull'interesse tecnico 8709

1.4.1.1 Situazione attuale: tasso d'interesse a basso rischio 8710

1.4.1.2 Margine di sicurezza o supplemento di rendimento 8712

1.5 Aliquota minima di conversione per le rendite di invalidità 8714

1.6 Prossimo riesame 8715

1.6.1 Rapporto secondo l'attuale disciplinamento: ogni dieci anni,

per la prima volta nel 2011 8715

1.6.2 Rapporto secondo il nuovo disciplinamento: prima del raggiungimento del tasso del 6,4 per cento (la prima volta

nel 2009) 8715

1.6.3 Esame periodico dopo il 2009: ogni cinque anni (invece di ogni

dieci anni) 8717

1.6.4 Contenuto dei rapporti 8718

1.7 Conseguenze dell'adeguamento della legge e misure di

accompagnamento 8718

1.7.1 Riduzione delle rendite rispetto all'ordinamento vigente 8718

1.7.2 Obiettivo di prestazione della 1a revisione LPP 8720

1.7.3 Motivi per la rinuncia a misure di accompagnamento prescritte

dalla legge 8721

1.7.3.1 L'obiettivo di prestazione non è compromesso 8722

1.7.3.2 Evoluzione della rendita dopo il pensionamento: debole inflazione, miglior mantenimento del valore reale 8724

1.7.4 Misure d'accompagnamento: da discutere in caso di riduzioni supplementari 8724

1.7.4.1 Compensazione delle perdite di prestazione

(generazione ordinaria) 8725

1.7.4.2 Riduzione delle prestazioni per la generazione

di transiz...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società