11a revisione dell'AVS (nuova versione). Secondo messaggio concernente l'introduzione di una prestazione di prepensionamento
Foglio Federale numero 7, 21 Febbraio 2006 › Seccion Unica
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11a revisione dell'AVS (nuova versione). Secondo messaggio concernente l'introduzione di una prestazione di prepensionamento
05.094 11a revisione dell'AVS (nuova versione) Secondo messaggio concernente l'introduzione di una prestazione di prepensionamento del 21 dicembre 2005 Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il presente messaggio e il disegno relativo alla modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 21 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Compendio Dopo che il primo progetto di 11a revisione dell'AVS è stato respinto e come confermato dalle consultazioni svolte nell'ambito dei lavori preliminari relativi alla presente revisione, appare prematuro proporre già ora riforme di ampia portata concernenti il finanziamento dell'assicurazione o il sistema delle prestazioni, tanto più che simili riforme devono imperativamente essere precedute da studi approfonditi e riflessioni accurate. Di conseguenza, la riforma dell'AVS si svolgerà a tappe. La prima è realizzata con il presente progetto di 11a revisione dell'AVS, che sotto forma di due messaggi separati propone misure volte a facilitare l'esecuzione dell'assicurazione e provvedimenti concernenti le prestazioni. Tuttavia, l'11a revisione dell'AVS non mira a risolvere i gravi problemi strutturali cui sarà confrontata l'assicurazione nei pros-simi decenni e che richiederanno una riforma radicale, anche se è notorio che la situazione finanziaria dell'AVS peggiora costantemente e, in seguito all'evoluzione demografica ed economica, l'assicurazione sarà molto presto costretta a ridefinire le sue prestazioni e il suo finanziamento. Nel frattempo, al fine di garantire l'esistenza del sistema a lungo termine, si prevede una revisione di legge meno ampia, che da un lato riprenderà taluni punti presentati nel primo progetto di 11a revisione dell'AVS (cfr. primo messaggio sull'11a revisione dell'AVS; nuova versione; FF 2006 1823) e dall'altro proporrà un nuovo model-lo di pensionamento anticipato per le persone di condizioni economiche modeste, volto a completare il sistema di pensionamento flessibile nell'AVS con l'introduzione di una prestazione di prepensionamento. Questa nuova prestazione, oggetto del presente messaggio, non costituisce una prestazione assicurativa, ma è subordinata alla condizione del bisogno. Per questo motivo non sarà integrata nella legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, bensì nella legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i super-stiti e l'invalidità. La prestazione di prepensionamento è destinata agli uomini e alle donne di età superiore ai 62 anni che attualmente, per motivi finanziari, non possono permettersi di andare in pensione anticipatamente. Concretamente, queste persone godono di una situazione finanziaria troppo buona per ricevere, in aggiunta alla rendita anticipata di vecchiaia dell'AVS, le prestazioni complementari, ma non dispongono di mezzi sufficienti per mantenere un tenore di vita soddisfacente con le loro prestazioni di vecchiaia ridotte del 1° e del 2° pilastro. La prestazione di prepensionamento non è quindi destinata alla fascia più povera della popolazione, bensì alle persone facenti parte del ceto medio inferiore. Il nuovo modello di pensionamento anticipato non pregiudica affatto le nuove soluzioni in tema di flessibilizzazione dell'età di pensionamento che potrebbero essere proposte nell'ambito della riforma dell'AVS (12a revisione dell'AVS), che concernerà le basi del sistema delle prestazioni del 1° pilastro. 1926 Visto che la prestazione di prepensionamento verrà finanziata mediante i risparmi realizzati innalzando l'età pensionabile delle donne (cfr. primo messaggio sull'11a revisione dell'AVS [nuova versione]), verrà introdotta soltanto quando tale innalzamento sarà entrato in vigore. 1927 Indice Compendio 1926 1 Parte generale 1930 1.1 Osservazione preliminare 1930 1.2 Contesto 1930 1.2.1 Rinvii al primo messaggio sull'11a revisione dell'AVS (nuova versione) 1930 1.2.2 Necessità di completare il sistema di pensionamento anticipato esistente 1931 1.2.3 Soluzioni esaminate 1932 2 La prestazione di prepensionamento 1935 2.1 Complemento adeguato alla previdenza per la vecchiaia 1935 2.2 Prestazione di bisogno volta a garantire un reddito adeguato durante il pensionamento anticipato 1936 2.2.1 Beneficiari 1936 2.2.2 Calcolo e importo della prestazione 1938 2.3 Entrata in vigore della prestazione di prepensionamento 1940 2.4 Costi e finanziamento 1940 3 Ripercussioni finanziarie globali dell'11a revisione dell'AVS (1a e 2a parte) 1943 3.1 Ripercussioni annuali medie per gli anni 2009-2020 1943 3.2 Ripercussioni con effetti transitori 1944 4 Valutazi...
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