Messaggio concernente l'introduzione dell'iniziativa popolare generica e la revisione della legislazione sui diritti politici

Riassunto


Messaggio concernente l'introduzione dell'iniziativa popolare generica e la revisione della legislazione sui diritti politici

06.053

Messaggio

concernente l'introduzione dell'iniziativa popolare generica e la revisione della legislazione sui diritti politici

del 31 maggio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni:

- di una legge federale sull'introduzione dell'iniziativa popolare generica,

- del decreto federale sull'entrata in vigore completa della revisione dei diritti popolari del 4 ottobre 2002 e

- di revisione della legislazione sui diritti politici.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 maggio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il 9 febbraio 2003 Popolo e Cantoni hanno accettato con una netta maggioranza il decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei diritti popolari. L'Assemblea federale ha posto in vigore con effetto dal 1° agosto 2003 tutte le disposizioni costituzionali della revisione che non necessitavano di norme d'esecuzione.

I disegni di atti legislativi allegati al presente messaggio contengono in primo luogo le disposizioni d'esecuzione necessarie per porre in essere il nuovo istituto dell'iniziativa popolare generica. Rispetto all'iniziativa popolare sotto forma di proposta generale in vigore finora, l'iniziativa popolare generica si distingue per le seguenti peculiarità costituzionali.

L'iniziativa popolare generica consente di chiedere non soltanto modifiche della Costituzione federale, ma anche modifiche di legge. Spetta al Parlamento scegliere il livello normativo adeguato.

Il Parlamento può contrapporre un controprogetto all'atto normativo che ha elaborato per concretizzare un'iniziativa popolare generica. Contrariamente a quanto previsto in materia di iniziativa popolare elaborata, un siffatto controprogetto può essere presentato soltanto se l'Assemblea federale condivide in linea di principio l'iniziativa popolare generica sottopostale.

Il legislatore è incaricato di emanare disposizioni che consentano di evitare che un'iniziativa popolare generica accettata dal Popolo non possa essere concretizzata perché le due Camere sono in disaccordo.

Se il Parlamento concretizza un'iniziativa popolare generica senza rispettarne il contenuto e lo scopo, il Comitato d'iniziativa può adire il Tribunale federale.

Le attuali disposizioni fondamentali concernenti le consultazioni popolari a livello costituzionale e legislativo subiscono solo poche modifiche:

a. una modifica della Costituzione federale a seguito di un'iniziativa popolare generica sottostà a referendum obbligatorio e deve essere accettata dalla maggioranza del Popolo e dei Cantoni;

b. se il Parlamento contrappone un controprogetto a una modifica della Costituzione federale elaborata per concretizzare un'iniziativa popolare generica, i due testi sono sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni secondo un sistema ormai collaudato (domanda principale per entrambi i testi costituzionali e domanda risolutiva);

c. una modifica legislativa o una nuova legge federale elaborata per concretizzare un'iniziativa popolare generica sottostà a referendum facoltativo. Se il Parlamento condivide la proposta e non è lanciato alcun referendum contro il controprogetto, la votazione popolare non è necessaria.

In virtù della nuova disciplina il Parlamento può contrapporre un controprogetto di legge all'atto normativo da esso elaborato per concretizzare un'iniziativa popolare generica a livello legislativo. In tal caso ha luogo una votazione popolare obbligatoria secondo il sistema di progetto e controprogetto, ma senza che sia richiesta la maggioranza dei Cantoni.

È necessario disciplinare numerose fasi procedurali. La complessità della procedura è accresciuta segnatamente dai seguenti elementi:

a. il bicameralismo: entrambe le Camere devono accordarsi sul modo in cui concretizzare o respingere l'iniziativa popolare generica. Occorre provvedere affinché le Camere si accordino su una decisione;

b. la possibilità di presentare due testi: oltre all'atto normativo che concretizza l'iniziativa popolare generica il Parlamento può elaborare un controprogetto allo stesso livello legislativo;

c. le diverse maggioranze richieste: nella votazione popolare è necessaria la maggioranza semplice o quella doppia a seconda del livello normativo dell'atto che concretizza l'iniziativa, dell'esistenza di un controprogetto e di un eventuale ritiro dell'iniziativa popolare generica;

d. verifica da parte del Tribunale federale: questa possibilità rende necessario stabilire ulteriori fasi procedurali.

Allo stesso tempo l'iniziativa popolare generica, in quanto diritto popolare, deve rimanere semplice, comprensibile e pratica da utilizzare. Nel conflitto di obiettivi tra le distinzioni imposte dalla procedura e l'esigenza di garantire che i diritti popolari siano com...

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