Riassunto
Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali
Traduzione1
Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali Concluso a Ginevra il 27 gennaio 2006 Approvato dall'Assemblea federale il 12 marzo 20072Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 27 aprile 2007 Entrato in vigore per la Svizzera il 7 dicembre 2011 Preambolo Le parti contraenti del presente accordo, a) richiamandosi alla dichiarazione e al programma d'azione concernente l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale; al programma integrato per i prodotti di base; al nuovo partenariato per lo sviluppo e allo «spirito di São Paulo» e al «consenso di São Paulo», adottati dall'UNCTAD XI; b) richiamandosi inoltre all'accordo internazionale del 19833 sui legni tropicali e all'accordo internazionale del 19944 sui legni tropicali e riconoscendo il lavoro dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, nonché i risultati da essa conseguiti sin dalla sua istituzione, che comprendono una strategia volta al commercio internazionale dei legni tropicali provenienti da fonti gestite in modo sostenibile; c) richiamandosi inoltre alla dichiarazione di Johannesburg e al relativo piano di attuazione adottati nel settembre 2002 dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, al Forum delle Nazioni Unite sulle foreste istituito nell'ottobre 2000, all'istituzione connessa del partenariato di collaborazione sulle foreste, di cui fa parte l'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, nonché alla dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, alla dichiarazione di principio, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste, ai capitoli pertinenti dell'agenda 21 adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici5, alla convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità6 e alla convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione7; RS 0.921.11 1 Dal testo originale francese (RO 2012 551). 2 RU 2012 549 3 RU 1991 1827 4 RU 1998 1206 5 RS 0.814.01 6 RS 0.451.437 RS 0.451.1 Acc. internazionale del 2006 sui legni tropicali RU 2012 6. Se lo ritiene necessario, il Consiglio, con voto speciale in conformità dell'articolo 12, può adeguare la percentuale minima richiesta ai membri consumatori per un voto speciale. 7. All'inizio della prima sessione di ciascun biennio finanziario, il Consiglio procede alla ripartizione dei voti in conformità delle disposizioni del presente articolo. Detta ripartizione rimane di applicazione per il periodo rimanente del biennio, salvo quanto disposto dal paragrafo 8. 8. In caso di cambiamenti nella composizione dell'Organizzazione, oppure quando il diritto di voto di un membro è sospeso o ripristinato a norma di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti all'interno della categoria o delle categorie di membri in causa, in conformità alle disposizioni del presente articolo. Allo stesso momento, il Consiglio fissa altresì la data in cui la nuova ripartizione dei voti diventa applicabile. 9. I voti non possono essere frazionati. Art. 11 Procedura di voto in seno al Consiglio 1. In sede di votazione, ciascun membro ha diritto di esprimere il numero di voti ad esso assegnato, ma nessun membro ha diritto di dividere i propri voti. Tuttavia, i membri autorizzati ad esprimere dei voti a norma del paragrafo 2 possono esprimerli in senso diverso rispetto ai propri. 2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro produttore p...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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