Riassunto
Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)
Traduzione1
Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN) Concluso a Ginevra il 26 maggio 2000 Approvato dall'Assemblea federale il 1° ottobre 20102Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato l20198 febbraio 2011 Entrato in vigore per la Svizzera l20198 marzo 2011 Le Parti Contraenti, desiderando stabilire di comune accordo dei principi e delle regole uniformi allo scopo di: a. accrescere la sicurezza del trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna; b. contribuire efficacemente alla protezione dell'ambiente, attraverso la prevenzione dell'inquinamento che possa essere prodotto da infortuni o incidenti occorsi nel corso di tali trasporti; e c. semplificare le operazioni di trasporto e promuovere il commercio internazionale, considerando che il miglior modo di ottenere questo risultato è di concludere un accordo destinato a sostituire la «Normativa Europea sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna» in allegato alla Risoluzione n. 223 del Comitato dei Trasporti Interni della Commissione Economica per l'Europa, come modificata, hanno convenuto quanto segue: Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1 Campo d'applicazione (1) Il presente Accordo si applica al trasporto internazionale di merci pericolose per nave sulle vie navigabili interne. (2) Il presente Accordo non si applica al trasporto internazionale di merci pericolose con navi marittime su rotte di navigazione marittima che facciano parte di vie navigabili interne. (3) Il presente Accordo non si applica al trasporto di merci pericolose effett...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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