Convenzione internazionale contro il doping nello sport

Riassunto


Convenzione internazionale contro il doping nello sport

Traduzione1

Convenzione internazionale contro il doping nello sport

Conclusa a Parigi il 19 ottobre 2005 Approvata dall'Assemblea federale il 13 giugno 20082

Ratificata dalla Svizzera con strumenti depositati il 23 ottobre 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2008

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (qui di seguito denominata «UNESCO»), riunita a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 in occasione della 33° sessione,

considerato che la missione dell'UNESCO è di contribuire alla pace e alla sicurezza incoraggiando la collaborazione tra le nazioni attraverso l'educazione, la scienza e la cultura,

tenuto conto degli esistenti strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo,

vista la risoluzione 58/5, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 novembre 2003, sullo sport in quanto strumento di promozione dell'educazione, della salute, dello sviluppo e della pace e in particolare il suo paragrafo 7,

consapevole del fatto che lo sport deve svolgere un ruolo importante nella tutela della salute, nell'educazione morale, culturale e fisica e nella promozione della comprensione internazionale e della pace,

prendendo atto della necessità di promuovere e coordinare la cooperazione internazionale al fine di eliminare il doping nello sport,

preoccupata per il ricorso al doping nello sport e per le sue conseguenze sulla salute degli sportivi, sul principio del fair play, sull'eliminazione della frode e sull'avvenire dello sport,

consapevole che il doping costituisce una minaccia per i principi etici e i valori educativi sanciti dalla Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport dell'UNESCO e dalla Carta olimpica,

ricordando che la Convenzione contro il doping e il suo protocollo aggiuntivo, adottati nell'ambito del Consiglio d'Europa, costituiscono gli strumenti di diritto internazionale pubblico all'origine delle politiche nazionali antidoping e della cooperazione intergovernativa in materia,

rammentando le raccomandazioni adottate in occasione della seconda, terza e quarta Conferenza internazionale dei ministri e alti funzionari responsabili dell'educazione fisica e dello sport, organizzate dall'UNESCO a Mosca (1988), a Punta del Este (1999) e ad Atene (2004), nonché la risoluzione 32 C/9 adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua 32° sessione (2003),

RS 0.812.122.2

1 Dal testo originale francese (RO 2009 521).

2 RU 2009 519

2006-1763 521

IV. Educazione e formazione Art. 19 Principi generali in materia di educazione e formazione

1. Nei limiti dei loro mezzi, gli Stati Parte si adoperano per sostenere, concepire o attuare programmi di educazione e di formazione alla lotta antidoping. Questi programmi si prefiggono di fornire alla comunità sportiva in generale informazioni aggiornate ed esatte su:

(a) gli effetti negativi del doping sui valori etici dello sport;

(b) le conseguenze del doping sulla salute.

2. Oltre a quanto precede, i programmi di educazione e di formazione si prefiggono di fornire agli sportivi e al personale di supporto degli sportivi, in particolare nel corso della loro formazione iniziale, informazioni aggiornate ed esatte su:

(a) le procedure di controllo antidoping;

(b) i diritti e le responsabilità degli sportivi in materia di lotta contro il doping, comprese le informazioni sul Codice e le politiche delle organizzazioni sportive e antidoping competenti. Queste informazioni riguardano segnatamente le conseguenze di una violazione delle regole antidoping;

(c) l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati, nonché le autorizzazioni d'uso a fini terapeutici;

(d) gli integratori alimentari.

Art. 20 Codici deontologici

Gli Stati Parte incoraggiano le associazioni e istituzioni professionali competenti a elaborare e applicare codici di condotta, di buone pratiche e deontologici adeguati e conformi al Codice i...

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