Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 33, 19 Agosto 2008 › Singoli › Convenzione
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Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali
Traduzione1
Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali Riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991 Approvata dall'Assemblea federale il 5 ottobre 20072Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 1° agosto 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre 2008 Capitolo I: Definizioni Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Atto: i) si intende per «la presente Convenzione» il presente Atto (del 1991) della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali; ii) si intende per «Atto del 1961/1972» la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 2 dicembre 19613, modificata dall'Atto aggiuntivo del 10 novembre 19724; iii) si intende per «Atto del 1978» l'Atto del 23 ottobre 19785 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali; iv) si intende per «costitutore»: 2013 la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà, 2013 la persona che è il datore di lavoro della persona precitata o ne ha commissionato il lavoro, quando la legislazione della Parte contraente in causa preveda che il diritto di costitutore le appartenga, o 2013 l'avente diritto o avente causa della prima o della seconda persona precitata, a seconda dei casi; v) si intende per «diritto di costitutore» il diritto del costitutore previsto dalla presente Convenzione; vi) si intende per «varietà» un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere: 2013 definito in base all'espressione dei caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi, 2013 distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri, e RS 0.232.163 1 Traduzione dal testo originale francese (RO 2008 3909). 2 RU 2008 3897 3 RS 0.232.161 4 RS 0.232.161.15 RS 0.232.162 2004-0069 3909 Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali RU 2008 un'altra denominazione. La denominazione viene registrata dall'autorità competente contemporaneamente al conferimento del diritto di costitutore. (4) Diritti acquisiti anteriormente da terzi: I diritti acquisiti anteriormente da terzi non vengono pregiudicati. Se, in virtù di un diritto acquisito anteriormente, l'utilizzazione della denominazione di una varietà viene vietata ad una persona che, conform...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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