Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero nella sua versione del 13 dicembre 2002. (Attuazione dell'art. 123a della Costituzione federale relativo all'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi)

Riassunto


Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero nella sua versione del 13 dicembre 2002. (Attuazione dell'art. 123a della Costituzione federale relativo all'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi)

05.081

Messaggio

concernente la modifica del Codice penale svizzero nella sua versione del 13 dicembre 2002

(Attuazione dell'art. 123a della Costituzione federale relativo all'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi)

del 23 novembre 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di modifica del Codice penale nella sua versione del 13 dicembre 2002 ai fini della concretizzazione dell'articolo 123a della Costituzione federale relativo all'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

L'8 febbraio 2004 il popolo e i Cantoni hanno accolto l'iniziativa popolare «Inter-namento a vita» approvando di riflesso il nuovo articolo 123a della Costituzione federale (Cost.). In base alla nuova disposizione i criminali sessuomani o violenti considerati estremamente pericolosi e refrattari alla terapia devono essere internati a vita e non possono usufruire di permessi di libera uscita. La liberazione può essere presa in considerazione soltanto se nuove conoscenze scientifiche consentono di dimostrare che il criminale può essere curato e non rappresenta quindi più un pericolo per la collettività. L'iniziativa prevede inoltre che le perizie necessarie al giudizio di tali criminali siano redatte da almeno due periti reciprocamente indipendenti e che le autorità possano essere rese responsabili in caso di recidiva delle presone da esse liberate.

L'articolo 123a Cost. va interpretato in molti punti. Con il presente disegno di legge il Consiglio federale propone le disposizioni esecutive della nuova norma costituzionale, a complemento della Parte generale del Codice penale, approvata dalle Camere federali nel dicembre del 2002. Il testo proposto disciplina in primo luogo le condizioni e la procedura volte ad appurare se, nei casi specifici, il mantenimento dell'internamento a vita permane giustificato.

808

Indice

Compendio 808

1 Punti essenziali del progetto 811

1.1 Situazione iniziale 811

1.1.1 L'iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani

o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia» 811

1.1.2 L'internamento dopo la revisione del 13 dicembre 2002 del Codice penale 812

1.1.3 Rapporto del gruppo di lavoro «Internamento» 812

1.2 Procedura di consultazione 812

1.2.1 Avamprogetto posto in consultazione 812

1.2.2 Risultati della procedura di consultazione 814

1.3 Questioni fondamentali 815

1.3.1 Necessità di una legislazione d'esecuzione concernente

l'articolo 123a della Costituzione 815

1.3.2 Integrazione delle disposizioni in materia di internamento a vita

nella revisione del 13 dicembre 2002 del Codice penale 815

1.3.3 La rilevanza dell'articolo 5 CEDU 816

2 Commento alle singole disposizioni 817

2.1 Perizia di due esperti indipendenti (art. 56 cpv. 4bis e 64c cpv. 5) 817

2.2 Condizioni necessarie per ordinare l'internamento a vita (art. 64 cpv. 1bis) 819

2.2.1 Introduzione 819

2.2.2 Criminali sessuomani e violenti 819

2.2.3 Estremamente pericolosi (lett. a) 820

2.2.4 Refrattario alla terapia (lett. b) 820

2.3 Complemento all'articolo 64a capoverso 1 821

2.4 L'esame dell'internamento a vita (art. 64c) 821

2.4.1 Introduzione 821

2.4.2 L'esame della commissione peritale federale in collaborazione con

le autorità d'esecuzione cantonali 822

2.4.3 Nuove conoscenze scientifiche sull'idoneità alla terapia 823

2.4.4 Soppressione dell'internamento su decisione giudiziale 824

2.4.5 Esame durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento 825

2.5 Complemento all'articolo 65 826

2.6 Esclusione dei congedi e di altre forme di regime aperto (art. 84 cpv. 6bis

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