Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (Mezzi speciali per la ricerca di informazioni) (Disegno)
Foglio Federale numero 29, 17 Luglio 2007 › Seccion Unica
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Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (Mezzi speciali per la ricerca di informazioni) (Disegno)
Legge federale Disegno sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (Mezzi speciali per la ricerca di informazioni) Modifica del ... L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20071, decreta: I La legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue: Sostituzione di un termine In tutti i titoli della presente legge il termine «Sezione» è sostituito con «Capitolo». Art. 2 cpv. 4 lett. bbis e bter (nuove) 4 Sono misure preventive: bbis l'impiego di mezzi speciali per la ricerca di informazioni secondo gli articoli 18k-18m; bter il divieto di attività secondo l'articolo 18n; Art. 7 cpv. 2, terzo periodo (nuovo) 2 ... Può assumere il coordinamento se il suo intervento facilita in maniera considerevole lo scambio reciproco di informazioni. Titolo prima dell'art. 10 Capitolo 3: Ricerca generale e trattamento delle informazioni Art. 10a (nuovo) Descrizione della situazione 1 Per descrivere la situazione in materia di sicurezza interna (descrizione della situazione), l'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione elettronico in cui sono trattati i dati sugli avvenimenti e sulle misure di polizia. Nel sistema si possono registrare i dati personali e i dati personali degni di particolare protezione a condizione che siano indispensabili per la descrizione della situazione. 1 FF 2007 46132 RS 120 Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF 2 Il sistema serve alle autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni per gestire le attività e diffondere le informazioni in vista di applicare misure di polizia di sicurezza e per dirigere tali misure, segnatamente in occasione di avvenimenti in cui si paventano atti violenti. 3 Se è necessario per lo svolgimento dei loro compiti, i dati sono trattati dai servizi dell'Ufficio federale responsabili dell'esecuzione della presente legge e dalle autorità di polizi...
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